Fisco e contabilità

Con le richieste del Patto nazionale ultima chance per modificare il saldo obiettivo

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Dopo lo scarso successo delle intese regionali, che complessivamente hanno redistribuito poco più di 62 milioni sull'intero territorio nazionale (oltre a 25,2 milioni ceduti gratuitamente da sole tre Regioni – Lombardia, Basilicata e Calabria), i meccanismi di flessibilità dei vincoli di finanza pubblica si ripresentano con il patto nazionale orizzontale.
Scade il 15 luglio, infatti, il termine per presentare richiesta di acquisizione/cessione di spazi, in base all'articolo 4 del Dpcm 21 febbraio 2017 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).
L'appuntamento non è da trascurare, perché per gli enti è l'ultima possibilità di modificare il proprio saldo obiettivo per il triennio 2017-2019, in senso migliorativo o peggiorativo. Potrebbero essere interessati sia quelli che in occasione dell'assestamento-salvaguardia verificano sopraggiunte necessità di spesa non coerenti con il pareggio, sia quelli che al contrario sono nella condizione di cedere spazi, alla luce anche dei premi in termini di maggiore capacità di assumere (dal 75% al 90%) per chi rispetterà l'obiettivo lasciando spazi inutilizzati in misura inferiore all'1% delle entrate finali nette.

I criteri per la distribuzione degli spazi
Gli spazi possono essere richiesti solo per finanziare investimenti mediante avanzo di amministrazione o indebitamento e verranno concessi limitatamente agli spazi ceduti da altri enti, tenendo prioritariamente conto delle richieste pervenute da:
1)  Comuni esclusi dal patto di stabilità nel 2015 perchè aventi meno di mille abitanti;
2) enti che dispongono di progetti esecutivi, validati e approvati in base alla legge, completi del cronoprogramma della spesa, che presentano una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo vincolato ad investimenti;
3) enti che dispongono di progetti esecutivi, validati e approvati in base alla legge, completi del cronoprogramma della spesa e che presentano una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo destinato ad investimenti.
Nel caso in cui le richieste pervenute dai piccoli Comuni fossero superiori alle disponibilità, il riparto avverrà considerando i criteri di cui ai punti 2) e 3). Nel caso in cui, soddisfatte tutte le richieste descritte, dovessero residuare ulteriori spazi non distribuiti, il riparto verrà effettuato in favore degli enti che presentano una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto al risultato di amministrazione 2016, al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
In sostanza, dunque, il meccanismo di redistribuzione, al pari dei suoi precedenti, fa sì che l'ente o riceve tutti gli spazi richiesti oppure non riceve nulla. Per quanto riguarda l'entità del fondo di cassa da prendere in considerazione per il conteggio, nel silenzio della norma, è ipotizzabile che lo stesso comprenda anche gli eventuali fondi vincolati non restituiti dall'ente a fine esercizio e non anche l'anticipazione di cassa.

L'utilizzo degli spazi richiesti e il loro recupero
Gli spazi richiesti possono essere utilizzati unicamente per finanziare investimenti. In particolare essi vengono «consumati»:
- in caso di investimenti finanziati con avanzo (non derivante da indebitamento): mediante impegni esigibili nell'esercizio ovvero mediante la costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa;
- in caso di investimenti finanziati con indebitamento (nuovi mutui contratti nel 2017, avanzo vincolato mutui o fondo pluriennale vincolato da mutui), unicamente con impegni esigibili nell'esercizio in cui gli spazi sono concessi. In questo caso assume estrema importanza il cronoprogramma di spesa, che dovrà indicare in maniera attendibile l'esigibilità degli impegni in relazione all'andamento dei lavori (SAL). Ciò al fine di evitare di richiedere spazi in misura superiore o inferiore alle effettive necessità, con tutto ciò che poi ne consegue.
L'ente risulterà «in regola» se dimostra di aver sostenuto spese (attraverso impegni esigibili o attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa) in misura almeno pari agli spazi concessi, a nulla rilevando l'eventuale saldo positivo che si potrebbe verificare a seguito di economie di spesa o maggiori entrate accertate con il rendiconto dell'esercizio.
Il recupero degli spazi concessi/acquisiti avverrà nel biennio successivo, in misura pari al 50% della quota. L'ente potrà verificare le variazioni ai propri saldi obiettivo dell'anno in corso e degli anni successivi attraverso la consultazione del modello VAR/PATTI/2017.

Le verifiche con la Banca dati Pa-Monitoraggio opere pubbliche
L'effettivo utilizzo degli spazi concessi verrà verificato confrontando le informazioni inserite nell'ambito del monitoraggio del pareggio con quelle della Banca dati Pa-Monitoraggio opere pubbliche (si veda in proposito la sezione n. 2).
Gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere su quegli spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche valorizzando, all'interno del codice unico progeto, il campo “Tipologia di spazi finanziari”: - con la voce “Patto nazionale – Avanzo” nel caso di investimento finanziato da avanzo; - con la voce “Patto nazionale – Debito”, nel caso di ricorso a indebitamento. Inoltre, nella scheda relativa al piano dei costi saranno indicati gli importi realizzati e da realizzare.
Il sistema informativo della Bdap-Mop verrà a tal fine implementato a partire da luglio 2017. Chi non provvede alla trasmissione delle informazioni non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non adempie (artiolo 1, comma 508, legge 232/2016).

Le sanzioni in caso di mancato utilizzo degli spazi
Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli spazi concessi comporta per l'ente una serie di conseguenze:
- innanzitutto non viene riconosciuto per l'anno di riferimento il peggioramento dell'obiettivo (inteso come saldo più basso di quello normale), e quindi l'ente non potrà usufruire dei suddetti spazi per finanziare altre tipologie di spesa (per esempio spesa corrente o spese del titolo II diverse dalle opere pubbliche);
- è preclusa all'ente la possibilità di richiedere spazi nell'esercizio successivo (articolo 1, comma 507, legge 232/2016 e articolo 5, comma 2, Dpcm 21/2017);
- resta fermo l'obbligo di recuperare gli spazi acquisiti (attraverso un aumento del saldo obiettivo) nel biennio successivo, per garantire l'invarianza finanziaria dell'operazione a livello territoriale.
La richiesta in oggetto, quindi, non può prescindere da un'attenta programmazione delle attività degli enti e da una forte sinergia tra amministratori, uffici tecnici e servizi finanziari, che garantisca la condivisione degli obiettivi e la stabilità delle scelte effettuate. È proprio questa carenza una delle cause dello scarso appeal dei patti di solidarietà, sintomo di una prassi amministrativa ancora lontana dalle logiche della programmazione.

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