Fisco e contabilità

Split payment con debutto soft

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole sullo split payment il ministero dell’Economiavara le disposizioni di applicazione e, per agevolare l’adeguamento dei sistemi informativi e contabili, prevede uno slittamento deitermini di versamentoche per le pubbliche amministrazioni è fissato al 16 novembre 2017 e per le società coinvolte al 18 dicembre 2017. Questa misura, a dire il vero necessaria e molto attesa, si affianca a ulteriori semplificazioni previste per l’annotazione e la liquidazione delle fatture da split payment, nonché per l’esigibilità dell’imposta e per il calcolo degli acconti che saranno dovuti da amministrazioni e società a fine 2017. Per i fornitori la notizia più rilevante riguarda la previsione di un articolato meccanismo di approvazione e aggiornamento di liste per identificare con certezza i soggetti compresi nell’adempimento. Rinviando per quest’ultimo argomento all’approfondimento pubblicato sotto vediamo in dettaglio le regole procedurali appena approvate.

Il quadro normativo

Il Dm 27 giugno 2017 per fissare le nuove procedure va a integrare e modificare il decreto del 23 gennaio 2015 che fissava modalità e termini per la prima versione della regolamentazione delle fatture a scissione dei pagamenti. Quindi per comprendere in pieno le novità e l’impatto delle nuove regolamentazione è necessario leggere i due provvedimenti in modo integrato.
La nuova versione dello split payment entra in vigore per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Il decreto, come già anticipato, consente però per le amministrazioni e le società per le quali si applica il meccanismo un avvio soft. In particolare le pubbliche amministrazioni, per adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativa, non devono immediatamente versare l’Iva all’erario, ma possono accantonare le somme fino al 31 ottobre 2017 ed effettuare il primo pagamento entro il 16 novembre 2017. Analogamente, e per gli stessi motivi, le società soggette allo split payment possono annotare le fatture esigibili dal 1° luglio al 30 novembre e provvedere al primo versamento entro il 18 dicembre 2017 (non il 16 dicembre perché questa giornata è sabato, giorno festivo per le banche).
Sempre in materia di versamenti si evidenzia che nel calcolo dell’acconto i soggetti a split payment se adottano il metodo storico devono tener conto dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto sottoposte a split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017.

L’esigibilità dell’imposta

Di notevole interesse è anche l’estensione a tutti i nuovi soggetti dei meccanismi di esigibilità dell’imposta previsti dal Dm 25 gennaio 2015. In particolare, l’Iva relativa alle cessioni di beni a alle prestazioni di servizi soggette alla procedura diviene esigibile per norma (articolo 3 del Dm 25 gennaio 2015) al momento del pagamento dei corrispettivi. In alternativa e come facoltà le amministrazioni e le società coinvolte possono anticipare l’esigibilità o al ricevimento della fattura ovvero (regola nuova del 2017) alla sua registrazione. Questa soluzione risolve, in modo netto, tutti i problemi che potevano sorgere specialmente per le società se l’esigibilità fosse legata solo al ricevimento delle fatture (momento che in molti casi poteva essere del tutto aleatorio).
Ulteriore previsione di particolare interesse (specialmente sul piano finanziario delle società) è la disposizione che derogando all’obbligo di versamento diretto (articolo 5, comma 01 del Dm 25 gennaio 2015) consente, nel solo ambito dell’attività commerciale, la facoltà di annotare l’Iva sugli acquisti (oltre quale credito nel registro dell’articolo 25 del Dpr 633/72) nel registro vendite. Questo meccanismo consente una vera e propria liquidazione da split payment con versamento all’erario del solo differenziale determinato dalle vendite del soggetto interessato.

Il decreto 27 giugno 2017

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