Fisco e contabilità

Ici, per motivare l’avviso basta il richiamo alla delibera di giunta

L’avviso di accertamento Ici su aree edificabili è validamente motivato per relationem se richiama una delibera di giunta a sua volta fondata su di una perizia di stima congruamente argomentata. La conferma giunge dalla Ctr Bari, nella sentenza 3055/3/2016 (presidente De Palma, relatore Gagliardi).

La vicenda
La causa trae origine da un avviso Ici emesso dal Comune per l’annualità 2007, per omessa denuncia del valore di un’area edificabile. La motivazione era rappresentata dal richiamo a una delibera di giunta che recepiva le risultanze di una perizia di stima redatta da un tecnico. Nella perizia si teneva conto tra l’altro dell’avvenuta approvazione del Pug.
Il contribuente impugnava l’avviso rilevandone la carenza di motivazione. La Ctp accoglieva il ricorso, ma il Comune proponeva quindi appello, correttamente accolto dalla Ctr.

La valenza delle delibere
La vicenda consente di fare il punto sulla valenza delle delibere. I Comuni hanno il potere (ma non il dovere) di approvare dei valori di riferimento ai fini Ici e oggi Imu per le aree edificabili. L’opportunità di tale determinazione deriva dalla circostanza che la loro base imponibile è pari al valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. Trattandosi dunque di una grandezza di non agevole quantificazione, i contribuenti potrebbero trovarsi in difficoltà.
Le delibere comunali possono peraltro avere una duplice valenza, solitamente alternativa:
• di orientamento dei contribuenti;
• di indirizzo per l’azione di accertamento dell’ufficio tributi.
Nel primo caso, vi è a monte una delibera di consiglio comunale che poi viene attuata con delibere di giunta. In tale eventualità, il contribuente che si adegua agli importi approvati non può essere poi destinatario di avvisi di accertamento in rettifica.
Nella seconda ipotesi, invece, si è normalmente in presenza della sola delibera di giunta, adottata con riferimento ad annualità precedenti, proprio in quanto funzionale alle azioni di controllo. Tali delibere hanno una valenza essenzialmente interna all’ente.
In entrambi i casi, tuttavia, le decisioni locali non sono obbligatorie per i contribuenti, che sono liberi di discostarsi, in presenza di validi elementi contrari.

La decisione
La Cassazione si è più volte occupata del tema, affermando in particolare che i criteri di valutazione «costituiscono esclusivamente una base per orientare l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione a fronte del quale il contribuente che intende contestare la valutazione operata ha l’onere di portare all’attenzione del giudice tributario elementi probatori idonei a dimostrarne l’incongruità» (sentenze 21764/2009 e 16700/2007). Secondo la Suprema corte si tratta di presunzioni semplici, idonee a invertire l’onere della prova.
Né vale dolersi dell’eventuale mancata allegazione delle decisioni all’atto impositivo, dato che per gli atti generali (delibere di giunta) e per quelli a contenuto normativo (regolamenti) vige la presunzione di conoscenza legale al termine del procedimento formale di pubblicazione (ex pluribus, si vedano le sentenze 2219/2004, 5756/2005 e 3551/2005, della Suprema corte).

La sentenza della Ctr Bari n. 3055/3/2016

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