Fisco e contabilità

Tarsu, il seminario paga per mensa e alloggi

di Paola Rossi

Il seminario arcivescovile non va esentato in toto dal pagamento della tassazione rifiuti. Infatti, gli spazi dedicati a mensa o ad alloggi e servizi per i seminaristi non godono dell’esenzione in quanto produttivi di rifiuti. Così la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15407/2017 depositata ieri, ha accolto il ricorso di una società concessionaria della riscossione di tributi locali.
Il Comune - come sottolineato dall’ente ecclesiastico - aveva in autotutela riconosciuto in base al proprio regolamento l’esenzione Tarsu per le annualità 2012 e 2013. Ma la Cassazione - contestando la norma regolamentare - ha comunque dichiarato irrilevante la circostanza visto che la vicenda in esame si riferisce al 2006.

Le posizioni contrapposte
La pretesa della società di riscossione riguardava la Tarsu per l’annualità 2006, ritenuta illegittima dai giudici tributari di merito. L’esenzione veniva fondata sul fatto che il seminario rientrando nella categoria degli immobili dedicati alla formazione del clero e quindi esente da Ici non dovesse scontare neanche la Tarsu. Ma se per l’Ici il presupposto della tassazione degli edifici di culto è quello dello svolgimento di attività economiche per la Tarsu è quello della produzione di rifiuti dove il tributo è di fatto il corrispettivo del servizio di raccolta degli stessi.
La Cassazione ha perciò respinto l’assimilazione tra i due diversi regimi e ha rinviato la causa ai giudici affinché definiscano la corretta imposizione sul seminario, che per ben due gradi di giudizio si era visto vincitore col riconoscimento di una totale esenzione dalla tassa rifiuti. Il principio che i giudici di merito dovranno seguire è quello della suddivisione delle diverse aree all’interno del seminario dove la Cassazione esplicitamente individua come esente la cappella e come imponibili gli alloggi con i pertinenti servizi e la mensa.

La giurisprudenza e le norme rilevanti
L’ente ecclesiastico ha resistito al ricorso per Cassazione richiamando la giurisprudenza in materia di esenzione Ici e la norma regolamentare del Comune che nel prevedere il regime impositivo in materia di rifiuti ha previsto l’esenzione Tarsu attraverso un vero e proprio salto logico (cui aderisce la sentenza impugnata della Ctr) che si fonda sull’equiparazione fatta dall’articolo 16 della legge 222/1985 , ai soli effetti delle leggi civili, dei luoghi destinati al culto con quelli dedicati alla formazione del clero.
Al contrario la Cassazione afferma che la norma cui far riferimento nella vicenda è il comma 2 dell’articolo 62 del Dlgs 507/1993 che individua come presupposto della tassazione la produzione e il conferimento di rifiuti.
Conclude la Cassazione sottolineando che il regime delle esenzioni fiscali previsto per un tributo va letto in maniera analitica e non è suscettibile di interpretazioni estensive in via analogica. Nessuna applicazione analogica, quindi, dell’articolo 7, comma 1, lettera e), del Dlgs 504/1992 che regola le esenzioni Ici attuando l’articolo 16 del Trattato Lateranense. La norma pattizia stabilisce l’esenzione da tributi ordinari e straordinari per gli immobili ecclesiastici elencati, ma è norma programmatica che, invece, in materia di Tarsu non ha trovato la sua specifica.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 15407/2017

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