Fisco e contabilità

Così i rimborsi del mancato gettito Imu, Tari e Tasi dei residenti all’estero

di Daniela Casciola

Ripartito il contributo compensativo a favore dei Comuni per i minori introiti di imposte comunali a carico delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
La Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territori del Viminale ha pubblicato il provvedimento che riporta la graduatoria dei beneficiari con le relative somme assegnate.

L'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 2014 n. 80, ha stabilito che «a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso» e, di conseguenza «sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi».

Dunque, a i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e alle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, è attributo, a decorrere dall'anno 2015 un contributo, pari a complessivi 6 milioni di euro annui.

Il ministero fa « espressa riserva di variazione», sia degli importi corrisposti in base al decreto, sia degli enti beneficiari del contributo indicati nell'elenco allegato, in relazione a eventuali determinazioni di modifica rese note dal ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Beneficiari e quote

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