Fisco e contabilità

No al salvataggio a tutti i costi dei «consorzi-azienda»

di Giovanni G.A. Dato

Un ente locale ha avanzato una richiesta di parere sull’applicabilità e sui limiti del divieto di soccorso finanziario previsto dall’articolo 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010 da parte degli enti locali consorziati nei confronti dei Consorzi-azienda; la questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Campania, 25 maggio 2017, n. 75/2017/PAR.

I Consorzi
I Consorzi rappresentano una delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi a disposizione degli enti locali, ai sensi dell’articolo 31 del Tuel. Per i “Consorzi-azienda” (i “consorzi di funzioni”, destinati all’esercizio di attività amministrative, sono stati soppressi dall’articolo 2, comma 186, let. e), Legge n. 191/2009), il carattere strumentale all’esercizio di servizi a favore di una pluralità di enti locali è messo in rilievo anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale il Consorzio tra enti locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati; così come l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale, allo stesso modo il Consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati. Pur avendo natura strumentale, il Consorzio si distingue soggettivamente dagli enti locali partecipanti, in quanto è dotato di una propria soggettività giuridica e diviene un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici.
Appare utile ricordare che l’articolo 2615 Cc attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che “per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”. In altri termini, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il Consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è pur sempre un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, per tutte le obbligazioni comunque derivanti dai contratti che stipula in nome proprio; il Consorzio con attività esterne, dunque, ha autonoma soggettività con autonomia patrimoniale e negoziale.

 Il parere
L’articolo 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010 (abrogato, ma riproposto in maniera sostanzialmente identica dall’articolo 14, comma 5, Dlgs n. 175/2016, cd Testo unico partecipazioni societarie), secondo la giurisprudenza contabile, impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla Pa che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili, dunque, “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.
Secondo la deliberazione in commento, pur se i Consorzi non rientrano nell’alveo della norma in questione, che si riferisce direttamente solo agli organismi strutturati in forma di società di capitali, tuttavia esigenze generali di tutela dell’economicità gestionale e della concorrenza non possono non riferirsi anche ad essi, che rappresentano comunque realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale, implicando quindi un’estensione nei loro confronti di tale divieto. Da tali assunti deriva che l’Ente locale partecipante non è tenuto a ripianare automaticamente le perdite gestionali registrate dal Consorzio partecipato.
In merito al ripiano dei disavanzi di gestione e di liquidazione, è stato affermato dalla giurisprudenza che tale disavanzo è assimilabile, di fatto, ad un accollo, da parte dell’ente locale, dei debiti di un soggetto terzo, con l’immediata ricaduta che se chi si accolla un debito altrui è un soggetto di diritto pubblico, quest’ultimo ha il dovere di porre in evidenza la ragione economica-giuridica dell’operazione, altrimenti essa rappresenterebbe un ingiustificato favore verso i creditori della società incapiente.

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