Fisco e contabilità

Niente dichiarazioni se c’era lo sconto Ici

I proprietari di terreni agricoli, in molti casi, dal 1 gennaio 2016 non hanno pagato Imu (articolo 1, comma 13, della legge n. 228/2015) e ora si pongono il problema della dichiarazione da presentare entro il 30 giugno prossimo. L’esonero dall’imposta municipale riguarda i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1, del Dlgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola; questa disposizione annovera anche le società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio della attività agricola delle quali un socio oppure un amministratore per le società di capitali, sia in possesso della medesima qualifica ed iscrizione Inps.

Le istruzioni ministeriali
Il comma 12 ter dell’articolo 1 del Dl n. 201/2011 prevede l’obbligo della dichiarazione ai fini dell’Imu, che deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La norma stabilisce che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Nella fattispecie non si sono verificate modificazioni ne soggettive ne oggettive, ma solo una sostanziale modifica della legge. Si tratta ora di stabilire se la dichiarazione Imu si renda necessaria entro la fine di questo mese o se invece i Comuni possano attingere le informazioni dalle dichiarazioni di cui sono già in possesso, esonerando così alcune centinaia di migliaia di contribuenti dall’obbligo. Il principio generale che riportano le istruzioni al modello Imu prevede che l’obbligo sussiste solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici (o Imu) già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal Comune. Nella casistica prevista dalle istruzioni ministeriali è compresa anche quella dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da Iap iscritti nella previdenza agricola. Le istruzioni ministeriali fanno un preciso riferimento (campo 14 del modello) al possesso di qualifiche che, fino al 2015, potevano avere i seguenti effetti in materia di Imu:
• applicazione del coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato pari a 75 volte in luogo di 135;
• riduzione della base imponibile sul valore dei terreni fino a 32.000 euro.
Queste agevolazioni risultano abolite in quanto assorbite dall’esonero totale dal pagamento dell’imposta.

Il passaggio dall’Ici all’Imu
Rimane il beneficio che un coltivatore diretto o Iap può considerare agricola e quindi esente da imposta un’area edificabile se coltivata direttamente ai fini agricoli. A sua volta quando vi fu il passaggio dall’Ici all’Imu, anche allora con modifiche in materia di agevolazioni (ai fini Ici c’era un abbattimento della base imponibile fino al valore dei terreni di 129.000 euro con esclusione delle società Iap), il dipartimento dell’Economia e finanze con la risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013, precisò che se i coltivatori diretti e imprenditori agricoli avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini Ici e nell’ipotesi in cui continuasse a persistere anche in vigenza dell’Imu, detti soggetti non erano tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu in quanto il Comune era già in possesso delle informazioni necessarie. Insomma occorre stabilire se la continuazione della catena delle agevolazioni pur essendo molto diverse tra loro, ma avendo come comune denominatore la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possa evitare anche in questa occasione la dichiarazione Imu.
In sintesi un coltivatore diretto o Iap nel 1993 o successivamente ha dichiarato al Comune di possedere la qualifica al fine di avere una riduzione della base imponibile Ici; il Comune ha utilizzato questa informazione per sapere che per quel contribuente dal 2012 la base imponibile Imu si determinava con il coefficiente 75 in luogo di 135 e che dal 2016 la medesima informazione è sufficiente per sapere che il soggetto usufruisce della esenzione totale da Imu. Se così è gli interessati evitano la dichiarazione entro il 30 giugno prossimo. Ma anche questa volta gli interpreti non possono fare da soli ed occorre un chiarimento ufficiale dalle Finanze.

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