Fisco e contabilità

Riscossione delle entrate dei Comuni al bivio

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Si avvicina la cessazione delle società del gruppo Equitalia, prevista dal Dl 193/2016 per il prossimo 30 giugno, e la nascita del nuovo soggetto pubblico concessionario della funzione di riscossione nazionale delle entrate, «Agenzia delle entrate – riscossione». Contestualmente, in questi giorni, gli enti locali sono chiamati a decidere le modalità di gestione della riscossione delle proprie entrate, anche alla luce delle novità introdotte dal citato decreto legge.

Il panorama normativo
Il Dl 193/2016 lo scorso anno ha disposto l'ennesima proroga degli affidamenti della riscossione delle entrate locali in favore di Equitalia, scadente alla fine del corrente mese di giugno, in concomitanza con lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia e l'affidamento, a decorrere dal 1° luglio 2017, della funzione di riscossione nazionale a un nuovo ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato Agenzia delle entrate – riscossione (articolo 1 del citato Dl 193/2016).
Contestualmente, l'articolo 2-bis del Dl 193/2016 ha dettato una rigorosa disciplina della riscossione spontanea delle entrate delle amministrazioni locali, stabilendo l'obbligo di versamento delle stesse direttamente nel conto di tesoreria intestato all'ente, ovvero mediante il modello F24 (solo per le entrate tributarie) o ancora mediante strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dall'ente impositore (come, ad esempio, i sistemi connessi alla nodo Pago-Pa). Fermo restando comunque l'obbligo di pagamento dell'Imu e della Tasi esclusivamente con il modello F24 (o il bollettino postale equivalente). La riscossione potrà essere effettuata anche mediante conti correnti postali intestati all'ente creditore, secondo la modifica normativa in arrivo con la conversione del Dl 50/2017.
L'articolo 2 del Dl 193/2016 consente inoltre a tutte le amministrazioni locali di affidare la riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali al nuovo soggetto pubblico della riscossione, mediante l'adozione a decorrere dal 1° luglio 2017 di un'apposita deliberazione.

Le possibili scelte degli enti
A questo punto gli enti locali sono necessariamente chiamati a decidere come gestire la riscossione delle proprie entrate, pur in un quadro caratterizzato dalla mancata riforma della riscossione a mezzo ingiunzione fiscale, originariamente prevista dalla legge 23/2014 (delega ormai scaduta). La riscossione spontanea delle entrate può avvenire esclusivamente in forma diretta, fatta salva la facoltà di affidamento ad Agenzia delle entrate – riscossione (in tale caso non si applicano le regole dell'articolo 2-bis, come chiarito dal Dl 244/2016) e ferma restando la possibilità di affidare all'esterno servizi strumentali alla riscossione, con l'esclusione dell'introito delle somme (affidamento che può avvenire anche in favore di soggetti non iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1421/2014). Per la riscossione coattiva la situazione è senza dubbio più complessa, specie per gli enti che avevano in questi anni affidato la stessa in regime di proroga a Equitalia.
A questo punto gli enti possono decidere se:
- effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, opzione che si verifica automaticamente laddove non venga assunta alcuna decisione in merito;
- affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – riscossione, in modo diretto;
- affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni, individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997, previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi dell'affidamento a una società in house). Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva, nulla vieta che l'ente affidi all'esterno alcuni servizi strumentali alla stessa, secondo le regole del Codice dei contratti, pur mantenendo la titolarità della riscossione. Ove si affidi in concessione la riscossione coattiva delle entrate a soggetti terzi non valgono le regole sulle modalità di riscossione contenute nell'articolo 2-bis, limitate alla sola riscossione spontanea, ben potendo quindi tali soggetti riscuotere le entrate tramite propri conti, come previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies, del Dl 70/2011.

L'affidamento ad Agenzia delle entrate - riscossione
Se gli enti intendono, invece, affidare la riscossione coattiva di tutte o alcune delle proprie entrate tributarie e patrimoniali all'Agenzia delle entrate devono adottare una specifica deliberazione, di competenza consiliare ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del Dlgs 446/1997. La deliberazione può anche approvarsi prima del 1° luglio, anche se la decorrenza dell'affidamento non può essere precedente a tale data. La deliberazione dovrà specificare quali entrate l'ente intende affidare e dovrà poi essere citata in occasione della trasmissione dei ruoli al nuovo soggetto di riscossione. Va considerato che l'affidamento ad Agenzia delle entrate – riscossione è l'unica forma che consente agli enti di riscuotere le proprie entrate a mezzo ruolo, dovendosi ricorrere, negli altri casi, all'ingiunzione fiscale. La mancata deliberazione entro il termine del 1° luglio non pregiudica però la possibilità di provvedervi in futuro, così come l'ente può anche successivamente modificare la sua scelta di affidamento. La disposizione dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7, del Dlgs 267/2000, che richiede il parere obbligatorio dell'organo di revisione sui regolamenti dei tributi locali, fa ritenere necessario lo stesso sulla proposta della deliberazione di affidamento, trattandosi di delibera adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e, quindi, nell'esercizio della potestà regolamentare. I recenti principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione dell'ente locale, approvati dall'Odcec alla fine del 2016, inseriscono tra i pareri obbligatori quelli relativi ai regolamenti delle entrate tributarie e al regolamento sulle entrate. Si ritiene, inoltre, che la deliberazione di affidamento debba essere opportunamente motivata, considerando anche le possibili forme alternative di gestione della riscossione coattiva delle diverse entrate, anche valutando l'eccezionalità delle norma di legge che permette la concessione diretta della riscossione delle entrate degli enti a un soggetto terzo (riscossione che tuttavia lo stesso Dl 193/2016 qualifica come “funzione”).

(*) Vice Presidente Anutel - Docente esclusivo Anutel

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