Fisco e contabilità

La Corte dei conti affina i controlli sul passaggio ai nuovi principi contabili

di Vincenzo Giannotti

La magistratura contabile affina i propri controlli sulla correttezza delle procedure seguite dai Comuni nel passaggio ai nuovi principi contabili, attraverso l'articolo 148-bis del Tuel in base al quale, in caso di rilevazione in sede di controllo di una «grave irregolarità contabile», è prevista l'assegnazione all'ente locale di sessanta giorni di tempo per effettuare le relative modifiche e trovare, qualora ne ricorrano i presupposti, le eventuali risorse finanziarie necessarie nei propri bilanci. Non sfugge a questo controllo anche il corretto passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata. Di seguito, alcuni errori riscontrati dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nelle deliberazioni nn. 165 e 166 entrambe depositate in data 29 maggio 2017.

Non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato
Nella fase del riaccertamento straordinario dei residui, gli enti locali avrebbero dovuto, tra l'altro, procedere alla cancellazione dei residui corrispondenti a obbligazioni non scadute con la contestuale reimputazione degli stessi all'esercizio di scadenza e nella conseguente determinazione del Fondo pluriennale vincolato, dato dalla differenza positiva tra residui passivi e residui attivi reimputati. Il fondo pluriennale vincolato costituiva, in altri termini, un saldo finanziario formato da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi ed era destinato, pertanto, a garantire la copertura degli impegni imputati agli esercizi successivi.
In sede di controllo delle operazioni contabili del comune è, invece, emerso come diversi residui di parte corrente, in quanto riferibili a prestazioni rese, quindi ad obbligazioni già scadute nell'esercizio, siano stati erroneamente reimputati all'esercizio successivo, mentre avrebbero dovuto correttamente essere mantenuti nella gestione dei residui. Tale errata applicazione ha comportato una significativa sovrastima del Fondo cui consegue ora l'obbligo, da parte dell'ente locale, di procedere alle conseguenti operazioni di rettifica che saranno successivamente controllate in sede di verifica.

Corretta costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità
Il Fondo crediti dubbia esigibilità deve essere calcolato in conformità al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale fissa le modalità di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi. Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa). Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del Fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.
Precisati i principi, il Collegio contabile evidenzia come il calcolo effettuato dal comune non sia conforme, a fronte di inspiegabili esclusioni operate dall'amministrazione su alcuni residui attivi dei titoli I e III. A fronte della differenza del minore accantonamento accertato, l'ente dovrà procedere ad una nuova verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità adottando i provvedimenti conseguenziali.

Errata contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità
Il Dl 35/2013 ha permesso agli enti locali di fare ricorso alle anticipazioni di liquidità, mettendo la Cassa depositi e prestiti a disposizione le risorse finanziarie necessarie, con possibile rimborso fino a trent'anni. Tali anticipazioni avrebbero dovuto essere contabilizzate, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 33/2015), mediante la costituzione di apposito fondo nel titolo della spesa, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia avrebbe dovuto confluire nel risultato di amministrazione quale quota accantonata da ridurre, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. Avendo invece proceduto il comune a lasciare le quote capitale da rimborsare a residui passivi, ne consegue l'obbligo di provvedere alla corretta contabilizzazione, mediante stralcio dei citati residui passivi e conseguente accantonamento nel risultato di amministrazione.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 165/2017

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 166/2017

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