Fisco e contabilità

Danno erariale al sindaco che pubblica un libro politico a spese del Comune

di Giuseppe Nucci

Non rientra nella comunicazione istituzionale il libro realizzato da un Sindaco per sostenere le proprie idee politiche e, pertanto, costituisce un danno erariale la sua pubblicazione da parte del Comune.
È questo il principio richiamato dalla sentenza n. 133/2017 della Corte dei conti, Sezione per la Toscana.

La pubblicazione del volume
Un Sindaco commissionava direttamente la stampa di un suo volume, dal contenuto politico “di parte”, senza seguire alcuna procedura formale, a spese del Comune da lui amministrato.
Poiché l’amministratore non aveva provveduto al pagamento, la società editrice era stata costretta ad adire il giudice civile ottenendo l’emissione di un decreto ingiuntivo a seguito del quale si procedeva al pignoramento e, quindi, all’assegnazione delle somme pignorate per la somma di €.7.640,34.
In particolare, al fine di effettuare il suddetto pagamento, emergeva che il Comune aveva provveduto al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la corrispondente somma, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, Dlgs n. 267/2000.
La Procura erariale, quindi, individuava un danno erariale nel riconoscimento di debito fuori bilancio ritenuto che si trattava di somme richieste per prestazioni non collegate all’esercizio di funzioni o servizi di competenza dell’ente nonché di somme cui non corrispondeva un “arricchimento” dell’Ente. Inoltre veniva contestata la circostanza che il Sindaco, in quanto titolare, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, Legge 142/1990, del potere di conferire al difensore del Comune la procura alle liti, senza necessità di alcuna autorizzazione della Giunta Municipale, non aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo.

La responsabilità del Sindaco
Il Collegio ha innanzitutto escluso che il volume possa rientrare nella comunicazione istituzionale che, in base all’articolo 1, comma 5, Legge n. 150/2000, deve essere finalizzata a:
“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’ applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate ed approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati amministrativi nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l’immagine delle amministrazioni , nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”.
Inoltre, ha affermato la Sezione, il Sindaco ha agito in assenza di un impegno di spesa violando i doverosi passaggi procedurali giuscontabili - comportamento sanzionato sistematicamente dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I Centr. n. 22/2016 e Sez. II Centr. n. 114/2002) - con consequenziale assunzione di un debito fuori bilancio.
Infine, osserva il Giudice contabile, il danno erariale si configura definitivamente nell’omessa opposizione del sindaco al decreto ingiuntivo in quanto nell’ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l’Amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l’amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l’esecuzione.

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