Fisco e contabilità

Istituzione di nuovi Comuni ma senza nuovi costi

di Giovanni G.A. Dato

Un ente locale ha formulato un’articolata istanza di parere, connessa all’istituzione di un nuovo Comune ad opera di una legge regionale mediante scorporo del territorio dei Comuni dell’area interessata, evidenziando che, secondo uno studio meramente previsionale, tale istituzione potrebbe determinare una riduzione di entrate (non compensate dalle minori spese) ai danni dei Comuni scorporanti.
La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, del 12 maggio 2017, n. 87/2017/SRCPIE/PAR.

La giurisprudenza costituzionale
Con riferimento alla specifica vicenda controversa, la questione del rispetto dell’articolo 81 Cost. è stata affrontata dalla Corte costituzionale che, nel respingere la questione di costituzionalità della legge regionale, ha ricordato come le mutazioni delle circoscrizioni degli Enti locali  devono avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza, quindi, che, in tal modo, vengano incrementati i costi amministrativi.
Secondo la Corte costituzionale la legge regionale non deve prevedere alcun tipo di compensazione (atteso che essa si limita a prendere atto della volontà autonomistica espressa dalla popolazione tramite referendum) e, inoltre, l’operazione di scorporo deve avvenire ad invarianza di spesa. In particolare, il principio di invarianza dovrà essere assicurato nella fase attuativa dello scorporo, rimessa alla Città metropolitana; è dunque in quella sede che i Comuni interessati dovranno far valere le loro ragioni (fermo il possibile controllo giurisdizionale e quello di legalità regolarità assegnato alla Corte dei conti) al fine di assicurare l’invarianza di spesa.

Il parere
Secondo la deliberazione in commento, il concetto di invarianza, riferito alla finanza pubblica, non deve essere limitato al singolo Ente, dovendo invece comprendere l’intera operazione, coinvolgendo tanto gli enti scorporanti quanto l’ente di nuova istituzione: l’invarianza di spesa, detto in altri termini, deve essere garantita considerando l’insieme degli Enti locali coinvolti, prima e dopo, l’istituzione del nuovo Comune.
Non si tratta di esaminare il bilancio del singolo ente coinvolto per vedere se peggiorato o migliorato: occorre invece valutare, operando una sorta di comparazione, il bilancio finanziario dell’area amministrativa coinvolta, senza che vi sia spazio per artificiose ricostruzioni (cioè, scomputo di voci di spesa) del principio in esame. In altri termini, come affermato dalla Corte costituzionale, occorre che il peso complessivo delle operazioni di scorporo abbia lo stesso impatto, o comunque un impatto non superiore a quello delle aggregazioni economico-finanziarie precedenti, sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Gli strumenti su cui dovrà poggiare la nuova struttura organizzativa, volendo assicurare l’invarianza di spesa, saranno quelli concertativi; ci si riferisce, in particolare, alle gestioni associate di servizi e funzioni (indipendentemente dal fatto che possano essere obbligatorie o meno), oppure all’utilizzo del personale mediante forme di convenzione (fermo restando, quanto al personale, che è la stessa legge a prevedere il trasferimento).
È chiaro, infine, che il principio di pareggio di bilancio (nuovo saldo finanziario di competenza tra entrate e spese finali), resta un limite invalicabile che gli Enti coinvolti, mediante gli strumenti sopra ricordati e mediante una doverosa revisione della spesa, dovranno assicurare.

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