Fisco e contabilità

Personale in comando, turn over e incentivi: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

PERSONALE IN COMANDO E LIMITI DI SPESA NEI RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE
La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente. Il provvedimento di comando, dunque, non comporta una novazione soggettiva del rapporto di lavoro né, tanto meno, la costituzione di un rapporto di impiego, comunque conformato, con l'amministrazione destinataria delle prestazioni, ma determina esclusivamente una modificazione oggettiva del rapporto originario, nel senso che sorge nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente e di sottostare al relativo potere gerarchico (direttivo e disciplinare), mentre lo stato giuridico ed economico del “comandato” resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'ente “comandante”.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - PARERE 15 MAGGIO 2017 N. 12/2017

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI A TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE
Prima dell'entrata in vigore del Dl 50/2017, resta fermo il principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza contabile che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo», fatta eccezione unicamente per quelli ex lege. Il principio di gratuità trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell'ente in cui la carica elettiva è svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l'assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell'incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all'articolo 90 del Dlgs 267/2000.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - PARERE 15 MAGGIO 2017 N. 11/2017

ONERI DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI
Appare corretto ascrivere alla categoria dei «corrispettivi di diritto pubblico» anche gli oneri relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi di cui all'articolo 19 del Testo unico dell'edilizia. Ne deriva che essi hanno necessariamente natura di entrate di parte capitale, derivando in definitiva dall'utilizzo del territorio, cioè dall'irreversibile (almeno in linea tendenziale) impiego di un bene pubblico, ed essendo intrinsecamente destinate alla realizzazione di opere volte al razionale e salubre impiego dello stesso, destinate comunque ad incrementare il «patrimonio immobiliare» dell'ente. Anche in tale ipotesi, infatti, si verte nell'ambito di entrate naturalmente destinate all'incremento dei beni annoverabili nel “patrimonio” latamente inteso dell'ente e che, come tali, devono essere rappresentate nel bilancio; in particolare la naturale allocazione di tali entrate è, dunque, tra le risorse di parte capitale, ordinariamente utilizzabili solo per spese di investimento, salvo le eccezioni di legge.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 11 MAGGIO 2017 N. 144/2017

TURN OVER ED ESTERNALIZZAZIONI
Qualora l'amministrazione esternalizzi un servizio, non può considerare cessato il personale interessato dall'esternalizzazione, in quanto, diversamente, si consentirebbe di utilizzare la spesa relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (o dei dipendenti), indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione stessa. Infatti la ratio che consente il turn over, è quella di garantire evidentemente all'amministrazione, la continuità nell'espletamento dei servizi e delle funzioni. Nel caso scrutinato la spesa non viene più sostenuta dall'Amministrazione perché non svolge più quel servizio che ha comportato come conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro del personale (addetto al servizio) e manca perciò il presupposto per l'applicazione della disciplina che consentirebbe nuove assunzioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 11 MAGGIO 2017 N. 143/2017

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
L'articolo 113 del Dlgs 50/2016 indica, quali “funzioni tecniche” incentivabili, “esclusivamente” le attività per la programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Il raffronto dell'attuale dettato normativo con quello previgente, pertanto, deve essere letto alla luce di una tendenza evolutiva della ratio degli incentivi in esame che ulteriormente ne definisce l'ambito con la finalità di valorizzare “esclusivamente” un (pertanto) tassativo elenco di attività rispetto ad altre funzioni necessarie nelle varie fasi di esecuzione di un contratto pubblico. Ammettere una tacita e contemporanea riespansione dell'ambito operativo degli incentivi in esame in favore di attività, quali quelle manutentive, già espressamente escluse dal legislatore del 2014, pertanto, contrasterebbe con lo spirito, ulteriormente selettivo rispetto al passato, della riforma del 2016.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE 12 MAGGIO 2017 N. 338/2017

INCARICO ADDETTO STAMPA E COCOCO
L'incarico di addetto all'ufficio stampa soggiace ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del Dl 78/2010, nell'ipotesi in cui sia conferito con un contratto di lavoro autonomo o ai suddetti limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 nel caso in cui sia conferito con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per ciò che concerne il divieto di stipula dei contratti di collaborazione contenuto al comma 4 dell'articolo 2, del Dlgs 81/2015, la mancanza di una disciplina transitoria, l'attuale assenza della normativa di riordino per le pubbliche amministrazioni, unitamente al rinvio al 2018 del divieto in esame, consente di escludere che, fino a tale data, sia preclusa l'instaurazione di rapporti di collaborazione caratterizzata da personalità, continuità ed eterorganizzazione dei tempi e del luogo di lavoro, fermo restando l'applicabilità dei principi di cui all'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, a oggi non ancora modificato.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE 12 MAGGIO 2017 N. 337/2017

INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
È da escludere che l'attività manutentiva possa essere incentivata, ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016. Da nessuno dei commi dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 emerge, infatti, uno spiraglio interpretativo per inserire tra le “funzioni tecniche” da incentivare l'attività manutentiva.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE 26 APRILE 2017 N. 51/2017

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