Fisco e contabilità

Tari puntuale, via alla semplificazione

Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 22 maggio il decreto del ministero dell’Ambiente che stabilisce i criteri di misurazione dei rifiuti che autorizzano i Comuni ad applicare la Tari puntuale . L’emanazione del decreto era prevista dall’articolo 1, comma 667 della legge n. 147/2013, che demandava al ministero dell’Ambiente l’individuazione dei criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico , ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti. La genericità del mandato legislativo ha permesso al decreto di attuare molte semplificazioni, che difatti legittimano tutti i sistemi già adottati dai Comuni.

Il criterio di misurazione
Il decreto precisa, infatti, che la tariffa rifiuti corrispettiva potrà essere applicata anche solo “misurando” il solo rifiuto indifferenziato, sia attraverso sistemi diretti (pesatura) sia attraverso sistemi indiretti, come il volume del bidone o del sacchetto.
Non è quindi necessario misurare le altre frazioni di rifiuti, quali carta, plastica, vetro. La previsione della sufficienza della misurazione del solo rifiuto indifferenziato, può autorizzare ogni Comune a mantenere la raccolta stradale per tutte o solo alcune delle altre frazioni di rifiuto.

Altre semplificazioni
Il decreto poi prevede ulteriori forme di semplificazione. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze domestiche è possibile costituire una “utenza aggregata” e poi ripartire il costo tra le singole utenze secondo il criterio del pro capite considerando i componenti del nucleo familiare, anche mediante l’utilizzo dei coefficienti previsti dal Dpr n. 158/1999. Stesso criterio di semplificazione può essere adottato per le utenze non domestiche.
Il decreto prevede anche la possibilità di attuare la misurazione puntuale non su tutto il territorio comunale. È, infatti, previsto che i criteri semplificati previsti per le utenze aggregate possano essere utilizzati per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.
L’articolo 9 del decreto precisa che la misurazione puntuale serve a definire la quota variabile della tariffa dovuta dagli utenti, con l’ulteriore semplificazione che può essere chiesto all’utente il pagamento non solo in funzione della quantità dei rifiuti conferiti ma anche del servizio reso, anche se non utilizzato, legittimando così il pagamento di svuotamenti minimi obbligatori.
Rimane solo un elemento di disomogeneità territoriale dovuto alla mancata precisazione in merito al calcolo della quota fissa, visto che non si impone il calcolo in base ai criteri stabiliti dal Dpr n. 158/1999.

Il decreto del ministero dell’Ambiente

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