Fisco e contabilità

Paga la Tosap chi utilizza il suolo pubblico con cavi, impianti e condutture di servizi pubblici

di Ulderico Izzo

Con la sentenza n.11885 dello scorso 12 maggio, la Sezione V della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla soggettività passiva della Tosap, affermando che nelle occupazioni poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, il presupposto normativo della tassa è costituito dal fatto materiale dell'occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici e non dall'atto di concessione amministrativa in forza del quale l'occupazione stessa è stata compiuta.
La soggettività passiva dell'imposta è pertanto da imputare all’utilizzatrice del suolo, attraverso i cavi, gli impianti e le condutture e in quanto azienda fornitrice di un servizio a fini propri, anche se rivolti ad una platea di utenti.

Il fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna rigettava l'appello proposto da una società di servizi pubblici avverso la sentenza di primo grado, ad essa sfavorevole e confermava l'avviso di accertamento, per l'anno 2005, relativo a Tosap, sanzioni ed interessi.
Per il Giudice di appello la società è soggetto obbligato al pagamento della tassa in quanto utilizzatrice delle occupazioni effettuate con cavi, impianti e condutture, quale gestore della rete di distribuzione del gas in forza di concessione dell'ente locale, restando senza rilievo l'utilizzo di beni appartenenti ad altri soggetti.
La società soccombente dinanzi al giudice di merito ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema corte, la quale con la sentenza in rassegna (e le analoghe n.11884/17 e n.11883/17), ha confermando l’impianto motivazionale esposto nel provvedimento impugnato.

La decisione
La sentenza in esame, si muove lungo il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'articolo 39 del Dlgs n. 507/1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto e non ad altri soggetti ai quali sia stata successivamente affidata, dal primo o da suoi incaricati, la realizzazione delle opere alla quale l'occupazione è finalizzata.
A norma di tale ultima norma, obbligato al pagamento della Tosap è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione. L'affidamento in appalto dell'esecuzione dei lavori per i quali è stata chiesta l'autorizzazione e l'effettiva occupazione del suolo pubblico da parte dell'impresa appaltatrice non rilevano se non nel senso di una eventuale responsabilità solidale dell'impresa quale occupante di fatto.

Conclusioni
La decisione in rassegna ruota intorno all’interpretazione dell'articolo 38, commi 1 e 2, Dlgs n. 507/1993 il quale dispone che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e che sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
La norma non fa alcun riferimento agli atti di concessione che, evidentemente, per il legislatore fiscale sono irrilevanti, visto che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo, ed il riferimento al regime di concessione dei servizi pubblici non ha nulla a che vedere con la concessione per l'occupazione del suolo.

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