Fisco e contabilità

Rottamazione delle cartelle, le contromosse ai primi conteggi di Equitalia

All’indomani della scadenza del termine del 21 aprile, fissato per la presentazione delle domande di adesione, la rottamazione dei ruoli esattoriali comincia a entrare nel vivo. Da alcuni giorni Equitalia sta recapitando le prime risposte alle istanze di definizione agevolata, con le quali viene comunicato il costo esatto della sanatoria e l’importo delle rate, in base all’opzione comunicata all’atto di presentazione della domanda: a questo punto, ai contribuenti non resterà che pagare la prima rata di luglio o, in alternativa, non versarla, rinunciando – in questo modo - alla sanatoria.
Infatti la semplice presentazione della domanda non comporta ancora il perfezionamento della rottamazione, che interviene solo con il pagamento della prima (o unica) rata; fino a quel momento, quindi, la volontà espressa nell’istanza (che, peraltro, poteva essere revocata in modo espresso, entro il termine di presentazione delle domande), rimane – a tutti gli effetti – ritrattabile (ferma restando la novità introdotta dalla norma sulle liti pendenti, nelle ipotesi di intreccio tra le procedure ).
Nel caso in cui alla comunicazione di Equitalia non faccia seguito il pagamento della prima rata, peraltro, i contribuenti potranno riprendere i pagamenti di eventuali piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2016.

Il diniego alla definizione
Accanto all’ipotesi di accoglimento della domanda, vi è poi quella del diniego alla definizione, che Equitalia potrebbe notificare nel caso in cui, per qualche ragione, i ruoli indicati sull’istanza non rientrino nel perimetro della sanatoria: è l’ipotesi, ad esempio, di ruoli affidati dopo il 31 dicembre 2016, oppure di pendenze aventi per oggetto uno dei casi di esclusione espressamente previsti dalla norma, quali il recupero di aiuti di Stato.
Nell’eventualità in cui uno o più ruoli, indicati sull’istanza di adesione, fossero considerati non definibili in base alla norma, questi verrebbero “stralciati” dal conto della sanatoria, che resterebbe, comunque, in piedi per gli altri: di questo, peraltro, si trova conferma nelle risposte pubblicate sul sito di Equitalia, nelle quali è lo stesso agente della riscossione a ricordare che, nella comunicazione (che potrà essere notificata ai contribuenti fino al 15 giugno), viene specificato – tra l’altro – quali debiti rientrano, effettivamente, nella definizione agevolata (quesito n. 2).

L’impugnazione davanti alle commissioni tributarie
Il diniego potrà formare oggetto di impugnazione davanti alle commissioni tributarie (naturalmente, per i ruoli di natura fiscale): infatti, l’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/92 sul processo tributario, ancorché non tassativo, indica tra gli altri proprio i rigetti di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
Pertanto, i contribuenti, che ritengano di contestare le ragioni del diniego, potranno adire le vie del contenzioso, rimettendo alla valutazione dei giudici tributari la sussistenza, o meno, dei presupposti per poter usufruire della rottamazione.

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