Fisco e contabilità

La Bdap segnala gli errori ma la correzione non è obbligatoria - Rebus sulla variazione di bilancio «speciale»

di Elena Masini e Cristina Muscillo

Sono numerosi gli enti invitati a correggere gli errori riscontrati in occasione dell'invio dei dati alla Banca dati delle Pubblica amministrazioni (Bdap). È quanto si rileva dal resoconto dell'attività di trasmissione dei bilanci di previsione alla Bdap effettuato in Commissione Arconet lo scorso 12 aprile (si veda il Quotidiano degli enti locali e della pa del 1° maggio 2017). La loro correzione è obbligatoria? Qual è l'iter amministrativo da utilizzare? La presenza di errori non sanati rende l'ente inadempiente? Sono solo alcuni degli interrogativi attorno ai quali si gioca la capacità assunzionale degli enti. Ricordiamo infatti che chi non adempie all'invio dei dati alla Bdap non può assumere personale, con qualsivoglia forma contrattuale (tempi indeterminati, tempi determinati, stabilizzazioni eccetera) fino a quando non si mette in regola.

Gli obblighi
Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, gli enti territoriali ed i relativi enti e organismi strumentali devono inviare alla Bdap, ai sensi dell'articolo 13 della legge 196/2009 e del Dm 12 maggio 2016, il bilancio di previsione, i dati contabili analitici basati sul piano dei conti e sulla codifica della transazione elementare, il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato. Insieme al bilancio di previsione deve essere inoltre trasmessa la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisione. In attesa dei test su rendiconto e bilancio consolidato, la seconda tornata di controlli sui bilanci preventivi 2017 (il 2016 è stato inviato entro dicembre ad esercizio oramai concluso) sta facendo emergere nuovi scenari che meritano di essere analizzati.

I controlli
I dati trasmessi (in formato XBRL) sono sottoposti dalla Bdap a una serie di controlli:
• controlli formali generici: riguardano la leggibilità del file, l'estensione e la relativa tassonomia, il codice identificativo dell'ente, i periodi contabili di riferimento;
• controlli formali di validità: riguardano gli importi (positivi, negativi o pari a zero) e la validità dei codici inerenti il piano dei conti integrato, missioni e programmi, codifica della transazione elementare;
• controlli di quadratura: riguardano la verifica dei dati derivante da algoritmi di calcolo (con controlli di tipo orizzontale o verticale), la verifica di capienza degli importi che rappresentano i «di cui» rispetto al relativo termine di riferimento, o il controllo su specifiche voci di bilancio, quali gli stanziamenti di cassa (che devono essere pari o inferiori alla somma dello stanziamento di competenza + residui - FPV, ad eccezione dello stanziamento di cassa della missione 20);
• controlli di coerenza: riguardano la verifica della coerenza interna dei dati dei documenti contabili che si rinvengono in diversi prospetti (come il fondo pluriennale vincolato), la coerenza in termini di somme di importi riportati in prospetti diversi di uno stesso schema contabile, come pure la coerenza tra documenti contabili trasmessi in esercizi differenti o la coerenza tra documenti contabili tra loro correlati, ad esempio tra il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e il rendiconto di gestione 2016.
• controlli di natura amministrativo-contabile (warning): questi controlli mirano a fornire una indicazione sullo stato di “salute” contabile dell'ente (quale, ad esempio, l'equilibrio di parte corrente, il disavanzo di amministrazione, eccetera).

L'assolvimento degli obblighi di trasmissione
La portata innovativa del progetto e il forte impatto sul sistema informativo contabile degli enti hanno spinto il ministero - opportunamente – a una introduzione graduale della totalità dei controlli previsti. I controlli di coerenza e di natura amministrativa contabile verranno attivati e/o implementati in un secondo momento e - in questa prima fase - non saranno effettuati controlli di quadratura sul piano degli indicatori. Ad oggi sono considerati bloccanti solamente i controlli formali generici che, se non superati, impediscono l'acquisizione a sistema dei documenti contabili. Per tutti gli altri tipi di controlli – non bloccanti - la presenza di errori consente comunque il caricamento e la consultazione dei bilanci, pur con l'evidenziazione di errori formali di validità ed errori di quadratura che possono essere visualizzati e verificati dagli enti. Se ne deve dedurre che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasmissione, con conseguente applicazione o meno della sanzione del divieto di assunzione prevista dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016 (legge 160/2016), appare sufficiente in questa fase che i flussi superino i controlli formali generici ed i dati acquisiti a sistema. La norma infatti parla di mancato “invio” dei dati e non di corretta acquisizione degli stessi. Vista l'importanza della sanzione, però, sarebbe auspicabile che ciò venisse confermato in modo chiaro e inequivocabile.

La correzione degli errori
Fermo restando l'acquisizione a sistema dei dati, gli enti che hanno già provveduto all'invio dei bilanci di previsione stanno ricevendo in queste settimane una comunicazione con la quale, a seguito dell'esito negativo dei controlli, vengono invitati «ad assumere le iniziative necessarie a risolvere gli errori e le anomalie segnalate. Se gli errori derivano dall'attività di caricamento e trasmissione dei dati alla Bdap è sufficiente rimuovere gli errori e ritrasmettere il documento contabile. Se gli errori e le anomalie sono presenti nel documento approvato, è necessario variare tale documento, prima di ritrasmetterlo». L'analisi degli errori evidenziati è fondamentale per capire come correggerli e quale sia la procedura più consona da utilizzare. Qualora le anomalie siano contenute nei dati contabili analitici, potrà risultare sufficiente effettuare la correzione direttamente. Qualora, al contrario, interessino lo schema di bilancio, appare inevitabile la necessità di apportare una vera e propria variazione al bilancio, variazione del tutto inedita in quanto non codificata dall'ordinamento. Impossibile infatti veicolare tali modifiche attraverso una ri-approvazione del bilancio, stante il decorso dei termini di legge e la complessità dell'iter, che richiederebbe l'avvio ex novo di tutto il procedimento. D'altro canto è indubbio come tale variazione assuma un carattere “speciale” in quanto si pone al di sopra di tutte le variazioni disposte medio-tempore dagli enti, essendo funzionale a correggere dati sul bilancio di previsione così come inizialmente approvato dal Consiglio e non come risulta a oggi, per effetto delle modifiche sopravvenute. La competenza ad approvare tale variazione pare indubbiamente posta in capo al Consiglio comunale, a meno che non si sostanzi in variazioni di sola cassa che potrebbero essere effettuate dalla Giunta comunale. Si tratta comunque di adottare un provvedimento di correzione di secondo grado, utilizzando la facoltà di autotutela prevista dal diritto amministrativo.

Obbligatorietà della correzione
Non è banale interrogarsi sulla obbligatorietà o meno della variazione necessaria alla correzione degli errori Bdap. Di certo essa non discende in maniera esplicita da alcuna norma di legge, bensì dall'esigenza del sistema di acquisire documenti contabili corretti e scevri di errori. Allo stato attuale l'inerzia degli enti, quindi, non sembra determinare conseguenze particolari, in quanto l'acquisizione a sistema dei documenti contabili permette l'assolvimento degli obblighi di trasmissione. La fattiva collaborazione tuttavia risulta fondamentale per il buon esito del progetto, funzionale anche allo snellimento degli adempimenti con particolare riferimento al superamento di altri obblighi di certificazione. A regime, inoltre, quando i controlli saranno implementati e sempre più errori diventeranno bloccanti, la correzione diventerà obbligatoria a tutti gli effetti, al fine di evitare il divieto di assunzione. In considerazione di tutto ciò, appare chiara la necessità di rendere possibile la variazione ai suddetti documenti senza vincoli temporali, in particolare per il rendiconto della gestione per il quale l'ordinamento non prevede alcun tipo di variazione successiva alla sua approvazione. A tale proposito sarebbe anche auspicabile che i software di contabilità, prima di rendere definitivi i documenti per la loro approvazione, prevedano dei test di regolarità, finalizzati a evitare che i controlli successivi della Bdap rilevino anomalie o errori spesso difficili da giustificare in sede consiliare.

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