Fisco e contabilità

Incentivi ai legali, partecipate e salario accessorio: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCENTIVI AGLI AVVOCATI E VINCOLI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO
I compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015. Già nella vigenza dell'articolo 9, comma 2 bis, del Dl 78/2010, le Sezioni riunite in sede di controllo avevano rilevato che solo le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo di tale vincolo, oggi trasfuso nella nuova disposizione. Ciò in quanto si tratta di risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE 4 APRILE 2017 N. 52/2017

MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA PARTECIPATA
Non potendo considerare «quale dipendente pubblico di altra amministrazione unità di personale di società partecipata al 100% da un Ministero non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali pubbliche» consegue che è da ritenere preclusa l'applicabilità dell'istituto dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001 «al personale di società partecipata al 100% da un Ministero, non assunto tramite procedure concorsuali pubbliche ma tramite procedure aziendali». Considerata la differente collocazione sistematica della disciplina per la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica e del personale del tradizionale settore del “pubblico impiego”, è indubbio, che l'articolo 30 del Dlgs 165/2001 non è in alcun modo applicabile in maniera generalizzata al settore del personale delle società a partecipazione pubblica, per il qual può operare solo nei ristretti ambiti soggettivi e oggettivi, legislativamente consentiti, di «reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati» e di «riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione». Del resto, la Corte costituzionale ha più volte censurato le leggi regionali che consentivano i meccanismi di reinternalizzazione attraverso il passaggio automatico dall'impiego privato (società partecipata) a quello pubblico (Ente territoriale), aggirando in tal modo l'articolo 97 della Costituzione e, in particolare, la regola che condiziona l'acquisizione dello status di dipendente pubblico al previo esperimento di un pubblico concorso.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 19 APRILE 2017 N. 56/2017

RECUPERO DELLE SOMME DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
È da escludere che l'ente possa procedere a ulteriori forme di recupero quali quelle prospettate anche perché ciò si porrebbe in contrasto con quanto osservato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (emanata a seguito di un approfondimento formalizzato in seno alla Conferenza unificata) che esclude, nell'applicazione dei primi tre commi dell'articolo 4, la possibilità di procedere alla ripetizione dell'indebito direttamente sui dipendenti. E conferma che, in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata occorre procedere all'integrale recupero delle somme indebitamente erogate a valere sulle risorse a questa destinate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 13 APRILE 2017 N. 39/2017

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