Fisco e contabilità

La riscossione della «nuova» Equitalia si allarga a Città metropolitane e Asl

di Giuseppe Debenedetto

Il nuovo soggetto nazionale che subentrerà ad Equitalia dal 1° luglio 2017 potrà effettuare la riscossione delle entrate non solo di Comuni e Province ma anche di tutti gli altri enti locali (Città metropolitane, comunità montane, Asl, Camere di commercio, eccetera). Lo stabilisce l'articolo 35 del Dl 50/2017 che, da un lato, elimina la possibilità di affidare al nuovo soggetto nazionale l'accertamento delle entrate e, dall'altro lato, amplia il raggio d'azione dell'attività di riscossione aprendo le porte ad altre amministrazioni locali.

Il nuovo soggetto
Com'è noto il Dl 193/2016 ha disposto la soppressione di Equitalia che dal 1° luglio 2017 viene sostituita da un nuovo soggetto denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente pubblico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di conversione in legge del Dl 193 viene però ampliato il raggio d'azione del nuovo soggetto nazionale consentendo agli enti locali di affidare, oltre alla riscossione coattiva delle entrate, anche l'attività di accertamento e la riscossione spontanea delle stesse. Soluzione in contrasto alla mission del nuovo ente nazionale, che in realtà dovrebbe occuparsi solo di riscossione coattiva delle entrate, alla pari di Equitalia.
Ora l'articolo 35 del Dl 50/2017 elimina il riferimento all'attività di accertamento, che resta fuori dalla portata del nuovo soggetto nazionale, ma lascia aperta la possibilità di affidare anche la riscossione spontanea delle entrate. Inoltre la norma interviene sul Dl 193/2016 estendendone la portata applicativa alle amministrazioni locali individuate dall'Istat ai sensi della legge 196/09: Regioni, Città Metropolitane, Comunità montane, Unioni di comuni, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, eccetera (si veda il comunicato Istat del 30/9/2016).

Le problematiche
In ogni caso, la soluzione di affidare la riscossione spontanea al nuovo soggetto non ha molto senso, considerato che i principali tributi locali vengono riscossi a mezzo F24 o con sistemi di pagamento alternativi e comunque gli enti locali non hanno particolari difficoltà a gestire questa fase della riscossione. Il vero problema resta invece la riscossione coattiva, che viene peraltro potenziata per il nuovo soggetto nazionale, al quale vengono affidati poteri di accesso più ampi ai dati dell'Anagrafe tributaria (compresi i conti correnti bancari), finendo per introdurre un ennesimo vantaggio per la riscossione a mezzo ruolo, a discapito dello strumento alternativo costituito dall'ingiunzione fiscale.
Paradossalmente il legislatore si muove in direzione opposta al percorso di equiparazione dei due strumenti, in contrasto alla giurisprudenza della Cassazione e della disciplina contenuta nel Dl 70/2011 oltre che dei criteri direttivi indicati dalla legge delega fiscale 23/2014. Non solo. Manca tuttora la riforma della riscossione locale, che avrebbe dovuto tra l'altro eliminare l'attuale ostacolo costituito, per l'ingiunzione fiscale, dal filtro di compatibilità con le disposizioni del Dpr 602/73. Restano quindi ancora diversi nodi da sciogliere (tra cui la compatibilità del nuovo soggetto pubblico con l'ordinamento comunitario), ai quali se ne sono nel frattempo aggiunti altri. Come l'articolo 2-bis del Dl 193/2016, riguardante le nuove modalità di versamento spontaneo delle entrate locali, in vigore dal 1° ottobre 2017, che andrebbe definitivamente chiarito per evitare che il riferimento al conto corrente di tesoreria dell'ente impositore finisca per rendere di fatto inapplicabile la nuova disciplina.

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