Fisco e contabilità

Quattro chance dopo la rottamazione

Passato il termine di venerdì 21 aprile per la presentazione delle istanze di rottamazione delle cartelle esattoriali, per chi non ha voluto o potuto aderire è il momento di verificare le alternative disponibili. In particolare, si tratta di valutare se e come è possibile evitare o dilazionare il pagamento, e come inibire nuove azioni da parte dell’ente della riscossione.

L’istanza di autotutela

Se si ritiene che il carico affidato a Equitalia non sia dovuto, è sempre possibile chiederne l’annullamento all’ente impositore attraverso la presentazione di un’istanza di autotutela con cui si chiede di correggere l’errore. Non ci sono limiti temporali da rispettare, essendo sempre possibile presentare la domanda in carta semplice. Se poi il debito sarà annullato, in tutto o in parte, l’ente impositore invierà all’agente della riscossione lo “sgravio”, cioè l’ordine di annullare il debito.
Inoltre, nell’ipotesi che non siano ancora spirati i termini per impugnare l’atto (60 giorni dalla notifica), è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria provinciale se il debito è erariale).
Infine, se le somme richieste sono state già pagate o sgravate o annullate con una sentenza del giudice o, ancora, prescritte è possibile, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, chiedere all’agente della riscossione la sospensione delle misure cautelari, in attesa dell’esito delle verifiche con l’ente impositore.

Dilazione (anche parziale)

Chi non può pagare i debiti in un’unica soluzione, per inibire nuove azioni dell’agente della riscossione e ottenere la sospensione di quelle eventualmente già avviate, deve verificare la possibilità di ottenere un piano di dilazione.
L’istanza consente di scegliere gli atti da rateizzare: per gli importi fino a 60mila euro, la dilazione viene concessa automaticamente, senza dimostrare lo stato di difficoltà economica. L’importo minimo di ciascuna rata, in base alle indicazioni di Equitalia, è pari a 50 euro.
Inoltre, è possibile richiedere una proroga della dilazione ottenuta, a condizione che non si sia verificata la decadenza; oppure, al verificarsi di determinate condizioni, un piano di dilazione “straordinario” sino a 120 rate mensili.

Riammissione

Nel caso in cui il contribuente sia decaduto da una precedente dilazione per il mancato pagamento di cinque o otto rate anche non consecutive, non tutto è perduto. Infatti, a seguito del Dl 113/2016, per le dilazioni concesse da Equitalia, il debitore decaduto può sempre essere riammesso se paga in un’unica soluzione le rate scadute, a prescindere dagli importi da rateizzare e senza dover dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria.

Prescrizione

Per debiti molto vecchi, infine, è opportuno verificare l’intervenuta prescrizione o l’eventuale notifica di atti interruttivi.
Ai fini della riscossione le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap, nonché le imposte di registro e sulle successioni soggiacciono all’ordinario termine di prescrizione di dieci anni. Si prescrivono in cinque anni, invece, i contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali e i contributi consortili, così come le sanzioni tributarie.
Tuttavia, i termini si interrompono qualora dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito Inps, l’agente della riscossione notifichi atti successivi alla prima richiesta di pagamento delle somme come, ad esempio, il preavviso di fermo di beni mobili registrati, l’intimazione ad adempiere, la comunicazione di iscrizione di ipoteca o direttamente atti esecutivi, quali il pignoramento.

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