Fisco e contabilità

Dalla manovrina più verifiche sulle variazioni di bilancio

Si ampliano i casi di variazioni da accompagnare con il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L’articolo 26 del Dl 50/2017 introduce la lettera b)-bis al comma 468 della manovra 2017 e modifica la lettera e) sulle operazioni di indebitamento delle regioni effettuate a seguito di variazioni dell’esigibilità della spesa. Per consentire la verifica del pareggio di bilancio, il prospetto va allegato al preventivo, alle variazioni approvate dal consiglio e agli atti demandati alla giunta o al responsabile del servizio finanziario, con i quali si modificano i saldi rilevanti per gli obiettivi di finanza pubblica.
Rientrano nella competenza della giunta le variazioni, non discrezionali, che si configurano come applicative delle decisioni consiliari, quali quelle sull’utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio consistenti nella reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti vincolati di bilancio dell’esercizio precedente. Spetta invece ai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina regolamentare, al responsabile finanziario, variare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, se il fondo è alimentato da risorse non rilevanti per il pareggio di bilancio.

Variazioni di riaccertamento ordinario e di esigibilità
In base al comma 468 della legge di bilancio 2017, gli enti devono allegare il prospetto alle variazioni di riaccertamento ordinario e di esigibilità fra gli stanziamenti riguardanti Fpv e uscite correlate. Il prospetto deve poi essere allegato nei casi di variazioni relative a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata uscita, e alle variazioni a stanziamenti finanziati con contributi a rendicontazione.

Con la lettera b)-bis si dispone ora l’obbligo di allegare il prospetto anche alle variazioni di bilancio, non in esercizio provvisorio, riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate. Con la modifica si è dunque preso atto della necessità di verificare la sostenibilità dell’applicazione al preventivo dell’avanzo di amministrazione, in quanto non rilevante ai fini del pareggio di bilancio.

Variazioni dei fondi spese e rischi futuri
Nulla è disposto invece sulle variazioni dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. I prelevamenti dai fondi spese potenziali, di competenza della giunta, possono comportare effetti sul pareggio, in quanto gli stanziamenti non sono conteggiati tra i saldi rilevanti.

Ha impatto sugli equilibri di finanza pubblica anche l’articolo 37 del Dl 50, con cui si prevede fra le condizioni necessarie per l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato in deroga, anche nell’esercizio 2017, l’attivazione delle procedure per la scelta del contraente in alternativa alla progettazione esecutiva già approvata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©