Fisco e contabilità

L'avvio della contabilità economico-patrimoniale negli enti locali

di Ilaria Nesi (*) - Rubrica a cura di Anutel

L'allegato 4/3 del Dlgs 118/2011 riguarda il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti locali. L'articolo 2, comma 1, del Dlgs 118/2011 come modificato e integrato dal Dlgs 126/2014 riporta quanto segue: «Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale». Perciò la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale è garantita mediante l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del Dlgs 118/2011. La composizione del piano dei conti unificato si distingue in tre moduli:
• 1. il piano dei conti finanziario
(Allegato n. 6/1 al D.Lgs. 118/2011) – 5 LIVELLI
• 2. il piano dei conti economico
(Allegato n. 6/2) – 6 LIVELLI
• 3. il piano dei conti patrimoniale
(Allegato n. 6/3) – 7 LIVELLI

Il piano dei conti
La correlazione tra le voci dei tre moduli è predefinita nella Matrice di correlazione del piano dei conti, pubblicata sul sito Arconet.
Il Piano dei Conti Economico e quello Patrimoniale declinano anche l'elenco dei conti relativi alle operazioni di integrazione, rettifica e completamento, da effettuarsi secondo modalità e tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. Le unità elementari del bilancio sono vincolate a ciascuna voce del piano dei conti, assicurando pertanto la corretta rappresentazione dei dati.

Riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale
La prima attività richiesta, per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del Dpr 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto legislativo n.118 del 2011. Perciò si ritiene necessaria la riclassificazione delle singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

Valutazione dell'attivo e del passivo
La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. All'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio. Le scritture immediatamente successive riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione. Alcune voci dell'attivo e del passivo devono essere rivalutati, altre devono essere svalutate. Talli operazioni devono essere registrate anche nel libro dei beni ammortizzabili.

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