Fisco e contabilità

Ici delle aree fabbricabili sui terreni edificabili per il piano urbanistico anche senza attuazione

di Paola Rossi

Ha ragione il Comune a pretendere la tassazione Ici sui terreni in maniera conseguente all’attribuzione del carattere di edificabilità da parte del piano regolatore generale . Va, infatti, considerato fabbricabile il terreno in ragione del solo piano urbanistico, anche senza attuazione. Non si può pretendere in tal caso l’applicazione del regime per il terreno agricolo. Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10476/2017 depositata ieri, ha dato ragione al Comune resistente di fronte al ricorso del contribuente che non riteneva di dover pagare l’imposta comunale sugli immobili a titolo di terreno fabbricabile, in quanto sulla stessa area non vi era stata alcun opera realizzata a tal fine. Per i giudici di merito e per la Cassazione la base imponibile dell’Ici va calcolata in base, tra gli altri criteri, a quello della potenziale destinazione e sfruttamento economico di una data area che dall’originaria vocazione agricola abbia acquisito il carattere edificatorio che giustifica appunto una maggior tassazione.

Al centro della vicenda la norma di interpretazione autentica del regime Ici, cioè l’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 più volte attaccata per dubbi di legittimità costituzionale sui quali però, ricorda la Cassazione, in realtà la Consulta avrebbe messo la parola fine attraverso l’ordinanza n. 41/2008.

Il ricorrente a sostegno del proprio ricorso contro la sentenza di secondo grado, che aveva cancellato solo le sanzioni, ma non la pretesa tributaria dell’ente locale, ha invocato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sostenendo che una tassazione per un ipotetico utilizzo di un terreno diventa di fatto un percorso espropriativo ai danni del proprietario. Ma la Convenzione, come ricorda la Cassazione, non è invocabile per la materia tributaria che è materia sottratta all’ambito convenzionale, in quanto connotata da esigenze di rapida definizione dei rapporti fiscali e di certezza del gettito delle risorse statali. La Cassazione ricorda che anzi la stessa Cedu con più pronunce, proprio con riferimento ai concetti di pubblica utilità e interesse generale invocati dal ricorrente contro il Comune impositore, vige un margine di apprezzamento statale particolarmente ampio rispetto a interventi diretti a salvaguardare equilibri di bilancio, realizzazione di politica sociale e priorità di risorse pubbliche. Incontrando lo Stato - in questo ampio spazio di manovra - solo il limite della manifesta irragionevolezza. Limite che sulla norma autentica in questione secondo la Consulta lo Stato italiano non ha varcato.

L’ordinanza della Corte di cassazione civile n. 10476/2017

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