Fisco e contabilità

Dai piani di riequilibrio allo scavalco di personale: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E RIMODULAZIONE
Il comma 714-bis della legge 208/2015 assegna agli enti locali la facoltà di effettuare, entro il termine del 30 settembre 2016, una sostanziale modifica del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per effetto dell'inclusione di un ulteriore disavanzo o di ulteriori debiti fuori bilancio. La suddetta facoltà è rivolta essenzialmente a considerare l'ipotesi in cui il disavanzo o i debiti fuori bilancio siano successivi alla deliberazione o all'approvazione del piano di riequilibrio. Non è ammissibile la successiva inclusione nel piano originario di quote di disavanzo o di debiti fuori bilancio già esistenti e conoscibili dall'Ente alla data di presentazione o approvazione del piano, in violazione dei principi di veridicità, trasparenza ed attendibilità.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE - PARERE 12 APRILE 2017 N. 9/2017

SCAVALCO CONDIVISO E SCAVALCO D'ECCEDENZA
Nell'ipotesi di scavalco condiviso, le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale rilevante ai fini delle limitazioni di legge. In proposito, la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici dello “scavalco condiviso” e della “scavalco d'eccedenza”. Da quanto detto si deve ritenere che, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo del 22 gennaio 2004, il comune può assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal Dlgs 66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL MOLISE - PARERE 7 APRILE 2017 N. 109/2017

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Non possono dar luogo a rimborso di spese di viaggio le fattispecie indicate in richiesta (presenza di sindaco o assessori: 1.in orario di ricevimento al pubblico affissi alla casa comunale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'ente; 2.ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;3.per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute; 4.a commissioni consiliari subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute). Infatti, alla stregua dei principi indicati, tali fattispecie riguardano presenze che non possono ritenersi “necessarie” ma che sono comunque conseguenti a valutazioni soggettive dall'amministratore e come tali hanno natura discrezionale. Tale natura che non subisce modifiche di sorta per effetto dell'eventuale “idonea pubblicità” delle attività cui si riferisce la presenza, i cui costi, pertanto, come già detto, debbono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'articolo 82 del Dlgs 267/2000.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE 19 APRILE 2017 N. 127/2017

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E SUCCESSIONE DELLA DISCIPLINA NEL TEMPO
La disciplina regolante l'incentivo alla progettazione resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata inserita nei documenti di programmazione, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere. Quanto alle opere già approvate e in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016, l'adempimento della obbligazione pecuniaria (il pagamento), seppure oggetto di uno speciale “procedimento” amministrativo e contabile, non è impedito dal principio “tempus regit actum” per la ragione che: i) trattasi di rapporto obbligatorio di natura privatistica; ii) l'esclusione dell'incentivo alla progettazione è espressamente riferita alle procedure di gara non ancora attivate al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa; iii) il pagamento non trova un chiaro e univoco divieto in alcuna disposizione di legge posta in rassegna da questa Sezione, né è precluso da altre disposizioni che impediscano il compimento di tale atto, al tempo in cui deve essere posto in essere.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE 20 APRILE 2017 N. 22/2017

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