Fisco e contabilità

Rendiconti, così il risultato di amministrazione «ipoteca» gli esercizi successivi

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Il risultato di amministrazione 2016 che i consigli comunali e provinciali sono tenuti ad approvare entro il mese di aprile, condiziona la gestione degli anni successivi. Nel caso in cui l'ente chiuda con un risultato positivo, una delle principali questioni che viene posta dagli amministratori al responsabile dei servizi finanziari riguarda infatti la possibilità di utilizzo dell'avanzo. Il risultato contabile di amministrazione, che è accertato con l'approvazione del rendiconto, ai sensi del primo comma dell'articolo 187 del Tuel, è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Compongono la quota vincolata le economie di bilancio derivanti da operazioni di mutuo, da trasferimenti con specifica destinazione, da apposizione di vincoli da parte dell'ente oppure da risorse vincolate dalla legge o dai principi contabili. L'avanzo vincolato può essere sempre applicato al bilancio di previsione, anche nel caso in cui l'ente abbia fatto ricorso a procedure di sostegno alla liquidità, quali l'anticipazione di tesoreria o l'utilizzo per cassa di fondi a specifica destinazione. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 175, comma 5 –quater, lettera c), del Tuel, le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente sono effettuate, in termini di competenza e di cassa, dal responsabile del servizio finanziario o, laddove previsto con regolamento, dai singoli responsabili di spesa.

Gestione delle quote
Nelle quote accantonate nel risultato di amministrazione confluiscono gli stanziamenti per passività potenziali (anticipazione liquidità, contenzioso, indennità fine mandato eccetera) e il fondo crediti di dubbia esigibilità, così come risultanti al 31.12.2016. L'applicazione dell'avanzo accantonato al bilancio di previsione 2017 può essere effettuato con delibera consiliare.
I fondi destinati agli investimenti sono invece costituiti in relazione alle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con delibera consiliare di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
Le quote vincolate, accantonate e destinate che compongono il risultato di amministrazione possono essere sempre applicate al bilancio 2017 indipendentemente dal segno positivo o negativo del risultato sostanziale (totale parte disponibile dell'allegato a) Risultato di amministrazione).

Risultato positivo
Gli enti con un risultato sostanziale positivo possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione 2016 esclusivamente con deliberazione consiliare di variazione di bilancio, secondo un preciso ordine di priorità, definito dal secondo comma dell'articolo 187 del Tuel. Innanzi tutto, occorre verificare che non sussistano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare o che l'ente non versi in situazioni di criticità finanziaria per cui è richiesta la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del Tuel. Le risorse libere sono dunque utilizzabili per il finanziamento di spese di investimento, per la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota svincolata in sede di rendiconto 2016, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del corretto accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante la medesima finalità nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017.

Il disavanzo di amministrazione
Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Le componenti del disavanzo possono essere differenti: disavanzo da riaccertamento straordinario (ancora non ripianato), disavanzo tecnico, disavanzo ordinario degli anni passati non ancora ripianato o disavanzo ordinario formatosi nel 2016. Gli enti in pre-dissesto devono tener conto anche del disavanzo del piano di riequilibrio.
Se il disavanzo deriva dal passato occorre verificare il rispetto dei piani di rientro già approvati. Nel caso di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, lo squilibrio deve essere coperto secondo le modalità stabilite dal consiglio dell'ente, in attuazione alla disciplina prevista dal Dm 2 aprile 2015, e dunque in un periodo massimo di trenta anni. Il risultato di amministrazione dovrebbe dunque evidenziare, per questi enti, un miglioramento del disavanzo dell'anno precedente, almeno pari alla quota finanziata nel bilancio di previsione 2016.
Al “nuovo” disavanzo che scaturisce dalla gestione 2016 occorre dare copertura finanziaria contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. Tale disavanzo di amministrazione può essere ripianato nel primo esercizio del bilancio di previsione (2017) oppure negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (vedasi a tal riguardo deliberazione n. 3/2016 Sezione Autonomie della Corte dei conti). Nelle more della variazione che dispone la copertura del disavanzo, gli enti devono limitare impegni e pagamenti alle spese per servizi espressamente previsti per legge; sono fatti salvi gli oneri da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Occorre infine considerare che se l'ente ha in corso un piano di rientro (diverso da quello da riaccertamento straordinario o dal disavanzo tecnico), l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso (articolo 188 del Tuel).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©