Fisco e contabilità

L’adesione alla rottamazione delle cartelle dà il via libera al Durc

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) si potrà ottenere dal momento della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, redatta su modulo conforme denominato «DA1», sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento. Lo stabilisce la manovra correttiva 2017. Si risolve così la vicenda legata all’impossibilità di ottenere la regolarità contributiva da parte dei soggetti che aderiscono alla sanatoria prevista per azzerare i debiti con l’agente della riscossione.

Il nuovo orientamento
La nuova previsione legislativa supera il precedente orientamento espresso dall’Inps con il messaggio 824/2017. L’Istituto, confortato da un parere del ministero del Lavoro, aveva infatti affermato che chi chiede la rottamazione di cartelle esattoriali contenenti, tra l’altro, anche somme dovute all’Inps, non riacquista la qualifica di “adempiente” sino a che – dopo aver ottenuto l’ammissione alla definizione agevolata- non paga tutto il debito o la prima rata in caso di regolarizzazione dilazionata. Si scioglie, così, il nodo sulla questione che i consulenti del lavoro avevano evidenziato, sollecitando una riflessione comune.
Con la nuova disposizione, la semplice espressione di volontà di adesione fa sorgere il diritto a ottenere il Durc. In buona sostanza, dunque, iniziare il percorso che porterà alla rottamazione fa tornare positiva la situazione del soggetto, perché si sta accingendo a onorare il debito. Questo comportamento virtuoso deve, tuttavia, andare oltre la prima fase e mantenersi per il prosieguo della sanatoria. La norma, infatti, prevede che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate previste dal piano di definizione agevolata, il Durc – eventualmente rilasciato in precedenza – sia annullato.
Per monitorare il buon andamento della rottamazione, l’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il regolare versamento delle rate previste. I Durc annullati saranno memorizzati in un’apposita sezione del servizio «Durc on line». Nella norma si specifica che i soggetti che hanno richiesto il Durc successivamente annullato per sopraggiunta insolvenza, «utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il Durc è stato richiesto». Con molta probabilità la gestione verrà affidata a un automatismo e gli interessati riceveranno, tramite posta elettronica, notizia dell’avvenuto annullamento del Durc già rilasciato con esito positivo.

Il superamento dell’anomalia
La problematica, che si è generata dopo l’entrata in vigore del Dl 193/2016, riguardava il periodo che va dalla presentazione della domanda, sino alla risposta dell’agente della riscossione (AdR) che, per espressa previsione del comma 3, dell’articolo 6, del Dl 193/16 (legge 225/16), può arrivare anche diversi mesi dopo; in questo arco di tempo il Durc positivo non era ottenibile. Dopo l’entrata in vigore del Dl 8/2017 (convertito dalla legge 45/2017) la problematica si era accentuata, perché il provvedimento ha spostato al 21 aprile (era il 31 marzo) la scadenza per la presentazione della domanda di rottamazione e al 15 giugno (era il 31 maggio), il termine delle risposte del concessionario della riscossione.
La previsione contenuta nella manovra correttiva tende a superare l’anomalia generatasi in precedenza per cui mentre chi aveva in corso una rateazione di una cartella esattoriale, pur smettendo di pagare, non subiva alcun nocumento; il soggetto che, invece, richiedeva l’accesso alla definizione agevolata per cartelle contenenti somme dovute all’Inps si vedeva compromesso il rilascio del Durc. Per un mancato raccordo fra la normativa fiscale e quella previdenziale, il soggetto che aveva necessità di completare un contratto con la pubblica amministrazione era spinto a ricorrere alla rateazione malgrado questa soluzione fosse chiaramente più onerosa.

Il decreto legge n. 50/2017

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