Fisco e contabilità

Rottamazione, ultimi giorni per l’istanza

Conto alla rovescia per la scadenza della rottamazione delle cartelle. Venerdì 21 aprile scade infatti il termine per presentare la domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del Dl 193/2016. Le vicende della rottamazione si sono peraltro inopinatamente intrecciate con la disciplina della definizione delle liti pendenti, in via di pubblicazione in Gazzetta, rendendo la scadenza del 21 aprile, in molti casi, troppo ravvicinata. È infatti previsto che per accedere alla seconda occorre aderire alla prima. E ciò, in diverse situazioni, non rientrava proprio nei progetti del debitore. Si pensi ad esempio al caso del contenzioso in cui l’importo affidato a Equitalia corrisponde all’ammontare dovuto in primo grado. In tale eventualità, il contribuente non avrebbe avuto alcun interesse a definire la partita a ruolo, non essendoci alcuna cifra a titolo di sanzione. In ogni caso, i professionisti, da ultimo ieri i giovani commercialisti dell’Ungdcec, chiedono la proroga.
Prima di procedere alla presentazione della domanda, bisogna comunque ricordarsi che, per alcune ipotesi, l’istanza potrebbe determinare conseguenze irreversibili. Se la definizione non va a buon fine, infatti, e il debitore non aveva rateazioni in corso, oltre a ripristinarsi il debito per sanzioni e interessi di mora, opera il divieto di dilazionare le somme residue. E va ulteriormente segnalato che basta anche un giorno di ritardo per decadere dalla sanatoria.

I dubbi operativi
Restano inoltre i dubbi su quali rateazioni possano essere mantenute in caso di mancato pagamento della rata di luglio. Secondo le Entrate (circolare n. 2 del 2017), si tratterebbe solo di quelle in essere al 24 ottobre 2016, secondo le faq di Equitalia, invece, sono ammessi anche i piani esistenti alla data di presentazione della domanda. Quest’ultima peraltro sembra la tesi più corretta. Nessun problema invece per i soggetti che presentano la domanda prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e, ancor più, per i debitori che non hanno mai ricevuto la cartella. In tali casi, infatti, il soggetto passivo conserva sempre il diritto di presentare la domanda di dilazione, in qualsiasi tempo egli decada dalla sanatoria.

La riattivazione delle dilazioni pregresse
Un altro dubbio riguarda le modalità di riattivazione delle dilazioni pregresse. Se il contribuente include nella domanda i debiti rateizzati fruisce infatti della sospensione delle rate in scadenza tra gennaio e luglio. Se poi lo stesso non paga la scadenza di luglio, egli può riprendere i versamenti del piano di rientro ma non è chiaro quando debbano essere corrisposte le quote sospese dei primi mesi dell’anno. La soluzione dovrebbe essere quella di applicare, per analogia, le regole valevoli per le sospensioni amministrative e giudiziarie (articolo 19, comma 3 bis, Dpr 602/73). Ciò significa che il debitore ha diritto di chiedere la rateazione del debito residuo per una durata pari alle rate non pagate del piano originario oppure un nuovo piano di rientro non superiore a 72 rate.
L’importo da versare, in linea di principio, si conosce solo dopo l’invio della comunicazione di Equitalia, per la quale è prevista la scadenza del 15 giugno. Negli estratti rilasciati negli ultimi tempi agli sportelli dell’agente della riscossione è talvolta riportato il conteggio della rottamazione. Se si ritiene che il calcolo sia errato, occorrerà contestare la successiva comunicazione di giugno.
Dall’estratto di ruolo è possibile individuare le partite definibili, che sono quelle materialmente inviate a Equitalia entro la fine del 2016. La data dell’affidamento del ruolo non risulta infatti dalla cartella di pagamento.
Si ricorda ancora che non sono definibili le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive, quali ad esempio la sanzione per il ritardato deposito di atti al registro delle imprese. Mentre invece rientrano nella sanatoria le pretese esclusivamente sanzionatorie, quali ad esempio le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW. In caso di multe stradali, si paga l’importo della multa e il recupero spese.

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