Fisco e contabilità

Il pagamento delle tasse locali non può essere compensato dalla cessione di un bene

di Marco Rossi

Un ente comunale non può accettare la cessione di un'area edificabile in luogo dell'esatto adempimento in denaro dell'obbligazione tributaria derivante dall'applicazione di tributi locali, neppure previo esercizio dell'autonomia regolamentare riconosciuta in materia di entrate dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997.
È quanto ha recentemente sancito la Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna della Corte dei conti (parere n. 60/2017), affrontando una problematica che spesso si propone nell'ambito della gestione dei tributi locali.

Il caso
Non è così infrequente, infatti, anche in considerazione della crisi economica che ha colpito soprattutto determinati settori (si pensi all'attività immobiliare), che i contribuenti propongano alle amministrazioni locali di adempiere alle proprie obbligazioni tributarie (in particolar modo derivanti dall'Ici/Imu come nel caso esaminato) mediante la dazione di beni, in genere rappresentati da fabbricati e aree edificabili.

La decisione
Secondo la magistratura contabile, questa soluzione non è legittima alla luce delle disposizioni normative dell'ordinamento tributario, con la conseguenza che un ente non può neppure derogare alle esatte modalità adempimento di un'obbligazione tributaria, consistenti nel pagamento in denaro dell'imposta dovuta da parte del soggetto passivo. Tale conclusione è affermata nonostante alcuni “segnali”, presenti nella disciplina tributaria, che pure potrebbero fare propendere per la legittimità di tale soluzione alternativa di adempimento di un'obbligazione, anche in materia di tributi locali.
Rileva, in particolare, l'articolo 8 della legge 212/2000, che ha introdotto il principio secondo il quale pure l'obbligazione tributaria può estinguersi per compensazione: tuttavia, tale possibilità è rimasta sostanzialmente inapplicata, in quanto non sono stati mai adottati i regolamenti governativi di attuazione, così come specificamente richiesto.
Una previsione analoga è rinvenibile nell’articlo 28-bis del Dpr 602/1973 che consente «ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi ... di cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori» beni culturali, quali archivi o documenti di notevole interesse storico, opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, che lo Stato abbia interesse ad acquisire.
Ancora, è da richiamare l'articolo 39 del Dlgs 346/1990 che, in materia di imposta di successione, consente agli eredi e ai legatari di «proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale», di beni culturali vincolati e non vincolati e di opere di autori viventi o da eseguite da non più di cinquanta anni.
Tali argomenti, però, non sono stati ritenuti sufficienti dalla magistratura contabile per avallare favorevolmente la soluzione proposta, tenuto conto delle previsioni normative che, invece, sono orientate in senso opposto e che, come anticipato, sono destinate a prevalere.
In ambito strettamente civilistico (articolo 1197 del codice civile), infatti, vi sono le disposizioni che disciplinano la prestazione in luogo dell'adempimento, le quali stabiliscono che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore vi acconsenta.
Non si può neppure dimenticare, nella stessa direzione, che le disposizioni specificamente relative all'Ici (Dlgs 504/1992) e all'Imu (Dlgs 23/2011) prevedono esplicitamente come modalità di adempimento il pagamento in denaro dell'imposta dovuta mediante il versamento in due rate.
Di conseguenza, conclusivamente, secondo la Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, la circostanza che nel diritto tributario il legislatore abbia sentito l'esigenza di introdurre una disposizione di carattere generale per ammettere che l'obbligazione tributaria, combinata con la considerazione che essa è stata specificamente prevista solo per alcune imposte dirette (imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche e imposta di successione), porta a escludere che una previsione corrispondente possa essere introdotta dall'ente locale mediante una specifica norma regolamentare.

La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 60/2017

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