Fisco e contabilità

Recupero del disavanzo sotto osservazione nella relazione sulla gestione

di Ivana Rasi

Da quest'anno la chiusura dei rendiconti presenta un ulteriore adempimento: l'analisi del disavanzo e la dimostrazione del suo avvenuto recupero.
La relazione sulla gestione, infatti, si arricchisce di nuove informazioni che gli enti sono tenuti a fornire proprio riguardo al risultato di amministrazione negativo: il passaggio alla nuova contabilità ha avuto il pregio di far emergere i disavanzi in cui si trovavano diversi enti attraverso l'accantonamento prudenziale, ma obbligatorio, al fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'intento di far spendere agli enti solo quello che effettivamente si è realizzato a livello di incassi. E proprio il disavanzo da riaccertamento straordinario è sotto la lente di ingrandimento nel documento che esprime le valutazioni di efficacia delle azioni condotte dalle amministrazioni. La relazione sulla gestione, attraverso una tabella aggiuntiva che, partendo dal risultato negativo di amministrazione al 31.12.2016, arriva ad analizzarlo nelle sue diverse componenti, verificherà l'avvenuto recupero o meno, nel corso del 2016, della quota di disavanzo applicata al bilancio di previsione sulla base del piano di rientro approvato dal consiglio.

La verifica del rispetto del ripiano del disavanzo
È stato il quinto decreto correttivo dei principi contabili, quello del 4 agosto 2016, a prevedere l'inserimento di ulteriori informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire, finalizzate ad analizzare la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio. Quanto sopra si pone sulla scia della previsione normativa del decreto di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, il Dm 2 aprile 2015 che impone di indicare, nella relazione sulla gestione al rendiconto, la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. È previsto che la relazione analizzi, altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico, viste le diverse modalità di recupero che permettono, in questo caso, di chiudere il bilancio di previsione anche in squilibrio di competenza.

La scomposizione del disavanzo
Attraverso la scomposizione del disavanzo a seconda della gestione in cui si è formato, l'ente deve indicare se nell'anno è riuscito a ripianare la quota applicata al bilancio di previsione: la situazione si complica se l'ente presentava un disavanzo di amministrazione al 31.12.2014, o è in predissesto. È per tale motivo che il disavanzo risultante al 31 dicembre 2016 va distinto nelle sue componenti con riguardo al periodo temporale e alle diverse fattispecie che hanno originato il disavanzo. In tal modo si dà evidenza: 1) del disavanzo al 31.12.2014, che deve essere ripianato nell'arco di tre anni, e non necessariamente a quote costanti; 2) del recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario che avviene sulla base di un piano di rientro, questa volta a quote costanti, della durata massima di un trentennio; 3) del disavanzo tecnico, per il quale non ha senso utilizzare il più lungo periodo trentennale previsto per il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, in quanto può essere coperto con gli avanzi tecnici formatisi nel periodo interessato dalla reimputazione effettuata in occasione del passaggio al nuovo ordinamento contabile; 4) delle situazioni di squilibrio che hanno condotto al predissesto, da ripianare nel tempo massimo di un decennio, come da piano di riequilibrio approvato.

Il disavanzo prodotto dalle gestioni nel vigente ordinamento
Nella tabella è fatto, altresì, obbligo di indicare anche l'eventuale disavanzo prodotto dalle gestioni finanziarie 2015 e 2016: in tal caso il recupero deve essere immediato, con l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso di gestione. L'ente ha la facoltà di adottare un piano di rientro per un periodo di tempo non superiore alla durata della consiliatura.
Le informazioni restituite dalla tabella sono di estrema importanza sia per le ragionerie che per gli organi di controllo che hanno lo specifico compito di verificare il rispetto dei diversi piani di rientro del recupero del disavanzo. In caso di mancato ripiano come da piano di rientro, la quota non recuperata va applicata immediatamente al bilancio dell'esercizio in corso e si aggiunge alle eventuali ulteriori quote dei piani di rientro che l'ente ha in atto: in questo caso il ripiano è sempre immediato e non può essere spalmato.
Se un ente ha recuperato in un anno più di quanto prefissato dal piano di rientro, può applicare al bilancio di previsione degli esercizi successivi quote minori di disavanzo rispetto a quelle stabilite? Sicuramente no, vista la cogenza del rispetto del piano di rientro, sia esso a quote costanti o meno: si verificherà certamente un rientro dal disavanzo nei termini più brevi di quelli inizialmente previsti.

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