Fisco e contabilità

Split payment nei rapporti tra professionisti e Pa, da luglio si cambia

Split payment anche per i professionisti nei rapporti con le Pa, ed enti controllati, e con le società quotate. Così prevede la manovrina varata martedì scorso dal governo. Più in dettaglio, per le «operazioni» verso la Pa (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009), le società controllate «direttamente o indirettamente dallo Stato» (articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice civile), le controllate «direttamente dagli enti pubblici territoriali» (solo per il n. 1) e le «società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana», per le quali la fattura verrà emessa dal 1° luglio 2017 in poi, anche i «professionisti soggetti a ritenuta d’acconto» saranno interessati dal meccanismo di riscossione dell’Iva dello split payment (articolo 17-ter del Dpr 633/1972). Continueranno, quindi, a emettere fattura con l’Iva e riportare l’annotazione «scissione dei pagamenti».
Inoltre, non riceveranno più il pagamento dell’imposta, che verrà versata all’Erario direttamente dalla Pa nel momento in cui si verificherà l’esigibilità. Non dovendola pagare, non la dovranno più riportare «a debito» nella liquidazione periodica Iva. I professionisti, quindi, riceveranno l’accredito del solo importo del corrispettivo pagato dalla Pa, al netto dell’Iva indicata in fattura.

Le regole ordinarie
Quindi, anche per i professionisti, come per le imprese che adottano lo split payment dal 1° gennaio 2015, l’esigibilità non sarà più differita, ma seguirà le regole ordinarie. L’articolo 3, comma 3, del Dm Economia 23 gennaio 2015, infatti, prevede che con l’entrata in vigore dello split payment non è più applicabile la regola della esigibilità differita prevista per le fatture emesse allo Stato e agli organi della Pa indicati nell’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr 633/1972. Lo split payment, infatti, sostituisce l’esigibilità differita.
Con questo regime, la Pubblica amministrazione deve pagare l’Iva all’Erario «entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile» e, per lo split payment, l’esigibilità per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni coincide con il «momento del pagamento dei corrispettivi». Le pubbliche amministrazioni, comunque, possono «optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura» (opzione poco conveniente).
Anche con il meccanismo della scissione dei pagamenti, per il professionista, il «momento di effettuazione dell’operazione», necessario per stabilire quando si deve emettere la fattura o l’aliquota Iva applicabile (in caso di variazioni della percentuale), è individuato in base alle regole ordinarie dell’articolo 6 del Dpr 633/1972. Quindi, per le prestazioni di servizi, l’operazione è effettuata al momento del pagamento. Se prima di questo evento, viene emessa la fattura, il momento di effettuazione dell’operazione si anticipa all’emissione del documento Iva. Quest’ultimo caso è tipico per i professionisti che lavorano con la Pa, i quali devono emettere la fattura elettronica prima del pagamento, per poter essere pagati.
Fino alle operazioni che verranno fatturate entro il 30 giugno 2017, il meccanismo di versamento dell’Iva all’Erario direttamente da parte della Pubblica amministrazione (cliente), non si applicherà «nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d’acconto», nonostante la norma escluda letteralmente solo i «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» (circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, paragrafo 8.7).

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