Fisco e contabilità

Ici/Imu, il Comune non ha obbligo di notificare la rendita catastale

di Ulderico Izzo

In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), il contribuente che si avvalga della procedura Docfa (DOcumento Catasto Fabbricati) ai fini della determinazione della rendita catastale, pone in essere un'attività collaborativa e il Comune può effettuare accertamenti in presenza di dati comunque acquisiti, con la conseguenza che l'Ici dovuta è correttamente commisurata alla rendita catastale attribuita tempo per tempo dal competente ufficio.
Ciò comporta che l’ente locale nell'emettere l'avviso di liquidazione del tributo, non solo non ha la necessità di notificare la rendita, proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta Docfa, in quanto noti al contribuente.
Così ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione V, con l’ordinanza n. 8381 del 21 marzo 2017.

Il fatto
Una società impugnava un’avviso di accertamento a mezzo del quale il comune accertava l’omesso pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 , adducendo che l’ente impositore non aveva provveduto a notificare l’attribuzione della rendita catastale proposta con la procedura Docfa; l’atto impositivo veniva annullato in primo grado e la relativa pronuncia veniva confermata dalla Commissione Regionale.
A seguito di ricorso per Cassazione, proposto dal Comune, gli ermellini danno legittimità all’attività di accertamento.

La decisione
La sentenza in rassegna afferma che a nulla rileva che l'attività di liquidazione non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perché la stessa è imposta al competente ufficio tecnico e non già al Comune, ente del tutto estraneo all'adozione dell'afferente provvedimento, sia perché l'omissione non inficia in alcun modo l'attività del Comune, costituendo la notificazione, ai sensi dell'articolo 74, Legge n. 342/2000, condizione di efficacia solo degli atti fondati sull'attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l'imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.
In buona sostanza, l’attività amministrativa/tributaria dell’ente impositore non può essere aggravata di un ulteriore adempimento che, al massimo, potrebbe assumere solo un valore formale e non sostanziale, tenuto conto che la rendita è nota al contribuente in quanto egli l’ha proposta all’ufficio erariale.

Conclusioni
Per la Suprema Corte è palese la corretta motivazione utilizzata dall’ente impositore, che non ha alcuna necessità di motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuta nella proposta Docfa.

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