Fisco e contabilità

Tarsu, l’avviso annullato in autotutela non «rivive»

L’atto impositivo annullato in autotutela, anche in corso di giudizio, cessa immediatamente di avere efficacia nell’ordinamento, con la conseguenza che il provvedimento non può “rivivere” tramite un mezzo di impugnazione quale è l’appello. In queste ipotesi, l’unica strada percorribile dall’amministrazione finanziaria è l’emissione di un nuovo atto impositivo, se risultano ancora rispettati i termini per l’esercizio dell’attività accertativa. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctr Sardegna con la sentenza 406/16/2016 (presidente e relatore Rosella).

Il caso
La vicenda trae origine dall’iniziativa del Comune di Cagliari, che emette nei confronti di un contribuente alcuni avvisi di accertamento in materia di Tarsu per gli anni 2002-2007. Il contribuente impugna gli avvisi di accertamento lamentando, tra l’altro, che negli anni in considerazione l’immobile in questione era stato interessato da invasivi lavori di ristrutturazione. Nel corso del giudizio di primo grado, il Comune emette un provvedimento di autotutela con il quale annulla integralmente gli avvisi.
La commissione di primo grado ne prende atto e dichiara con sentenza la cessata materia del contendere. Il Comune però appella la sentenza, sostenendo di avere erroneamente ricompreso nel provvedimento di autotutela anche una annualità (2002) per cui non sussistevano i presupposti di annullamento. In particolare, afferma il Comune, dalla documentazione prodotta dal contribuente emergeva chiaramente che i lavori avevano interessato l’immobile solo per gli anni 2003-2007, pertanto la svista del Comune era facilmente riconoscibile dal giudice di primo grado, che sarebbe incorso in errore non rilevandola.

La decisione
La Ctr, però, rigetta l’appello, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite. Anzitutto, secondo la Ctr il giudice di primo grado non ha commesso alcun errore, perché si è limitato a prendere atto del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune, che si riferiva proprio agli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, per tutte le annualità interessate.
Citando la Cassazione (ordinanza 1643/2013), i giudici d’appello affermano che il provvedimento annullato in autotutela cessa immediatamente di esistere nell’ordinamento tributario, anche qualora lo stesso sia stato impugnato dal contribuente e sia pendente in giudizio. Pertanto, preso atto dell’annullamento dell’atto impositivo contro cui il contribuente ha presentato ricorso, è corretto che i giudici dichiarino cessata la materia del contendere.
Ne consegue che l’amministrazione finanziaria non può fare rivivere con l’atto di appello un provvedimento impositivo, in precedenza annullato in via definitiva. In questi casi, l’unica strada percorribile sarebbe l’emissione di un nuovo atto impositivo avente lo stesso contenuto di quello erroneamente annullato, ma ciò deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui l’osservanza dei termini di decadenza stabiliti per il rituale esercizio dell’azione accertativa.

La sentenza della Ctr Sardegna n. 406/16/2016

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