Fisco e contabilità

Rischio procedurale per il Comune di essere condannato come non regolarmente costituito

di Fabio Borrello (*) - Rubrica a cura di Anutel

La Ctp di Siracusa ha dichiarato un Comune non regolarmente costituito condannandolo. Ma caso strano il Comune si era regolarmente costituito.
La sentenza n. 3973 del 2016, emessa dalla Ctp di Siracusa, accoglie il ricorso del contribuente, motivando che «l'Ente impositore ritualmente chiamato in giudizio, non si è costituito, rimanendo pertanto acquiescente alle doglianze di parte ricorrente».
Non ci sarebbe niente da obiettare, sono purtroppo note le prassi seguite da alcune amministrazioni pubbliche, che non provvedono a difendersi in giudizio, o semplicemente non si difendono adeguatamente, contravvenendo ai loro doveri d'ufficio e peggio provocando enormi danni alle casse dell'ente.
A riprova di ciò, è sufficiente guardare alla mole di debiti fuori bilancio che giungono quotidianamente nei rispettivi Consigli comunali, senza considerare il mancato introito derivante dagli annullamenti degli avvisi di accertamento da parte dei giudici tributari.
Tuttavia, nel caso di specie, non è accaduto nulla di tutto ciò, il Comune resistente, si è ritualmente costituito prendendo posizione e contestando le ragioni e i motivi esposti in ricorso, solo che la Commissione tributaria incredibilmente non ne ha tenuto conto.
Non è ben chiaro, come sia potuto accadere che la parte resistente del processo tributario, costituita ritualmente, scopra di essere soccombente, perché, i giudici non hanno tenuto conto delle controdeduzioni, non riconoscendo la rituale costituzione nel processo.

Il quadro normativo sulla regolare costituzione del resistente
L'articolo 23 del Dlgs 546/1992 stabilisce le modalità attraverso cui l'ente deve provvedere alla regolare costituzione in giudizio, mediante deposito presso la segreteria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
Ebbene, il Comune resistente provvedeva nei termini di legge, a depositare le proprie articolate controdeduzioni presso la Ctp di Siracusa, con le relative copie per la controparte e allegando oltre al ricorso del ricorrente, alcune sentenze della Corte di cassazione e delle Commissioni di merito a sostegno del rigetto del ricorso e per l'accoglimento dell'atto impugnato, così come evincibile dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria.

Il merito
Il ricorrente domandava alla Commissione tributaria provinciale l'annullamento dell'avviso di accertamento Ici, deducendo l'illegittimità della pretesa tributaria, nei suoi confronti atteso che il terreno era stato erroneamente qualificato.
Il Comune con le proprie controdeduzioni, in merito all'errata qualificazione del terreno, rileva che il contribuente non ha prodotto per gli anni oggetto di accertamento alcuna dichiarazione, malgrado il Dlgs 504/1992 ne istituisse l'obbligo.
L'ente ritiene di aver assegnato la giusta quantificazione sulla base dei valori minimi delle aree edificabili adottati con delibera da parte della Giunta municipale, per come indicato nell'avviso di accertamento, e in riferimento alla zona in cui ricade l'area del contribuente.
D'altronde, sottolinea il Comune, la Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 15461 del 30 giugno 2010 allegata, che i valori minimi delle aree edificabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 del Dlgs 446/1997 sono utilizzabili quali indici di valutazione, analogamente al cosiddetto redditometro.
Il Comune sostiene ancora secondo l'orientamento della Cassazione che l'onere della prova è ribaltato sul contribuente chiamato a fornire la prova dell'esosità, ovvero erroneità della pretesa dell'ente, e nel caso in questione trattasi di area edificabile e non di terreno agricolo.
Ai fini tributari, si legge nelle controdeduzioni, nulla rileva il fatto che un terreno sia oggetto di rilascio di concessione edilizia, in quanto questa dipende da contingenze di natura urbanistica che possono tutt'al più ridurre il valore del bene specifico, ma non possono annullarne la potenzialità edificatoria nel momento in cui venissero a cadere i motivi del mancato rilascio della concessione. L'area in esame ricade in zona D4, così come altri terreni adiacenti.
Il valore stimato e deliberato dall'ente ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 504/1995 prende in considerazione tutti i parametri contestati dal ricorrente e ne fissa un valore più basso rispetto a zone limitrofe al centro abitato.
Nel caso in esame, l'area edificabile posseduta dal contribuente vanta questo requisito da oltre un decennio, atteso che il Prg è stato approvato dall'Assessorato regionale con D.D.R. n. 753/DRU del 21 dicembre 2001.
In disparte ogni valutazione nel merito della questione lasciata alla libera valutazione dei giudici, viene riportata una parte della risposta all'eccezione sulla quantificazione del terreno, a dimostrazione del fatto, che dalla lettura delle controdeduzioni e del relativo riconoscimento della costituzione, la decisione sarebbe potuto essere diversa, qualora i giudici avessero tenuto conto della difesa dell'ente.

In conclusione
Quanto accaduto presso la Ctp di Siracusa, pare frutto più che di una svista dei giudici, di una dimenticanza della segreteria competente, e ha determinato un grave vulnus al diritto di difesa dell'ente locale, che pur regolarmente costituito mediante controdeduzioni, ha subito l'annullamento dell'avviso di accertamento.
I giudici nelle loro motivazioni ne danno chiaramente atto affermando che: il ricorrente ha prodotto in giudizio perizia tecnica di parte dimostrando l'erronea qualificazione del terreno da parte della pubblica amministrazione, tale perizia non è stata contestata per la mancata costituzione del Comune.
Rimane da chiedersi se in presenza del processo telematico tributario, l'errore si sarebbe evitato, la risposta pare senz'altro affermativa.
Il termine ultimo per l'attuazione del processo telematico tributario in tutta Italia, è ormai prossimo, il 15 aprile 2017 e spetta al Friuli-Venezia Giulia al Lazio e alla Lombardia, il 15 giugno sarà il turno della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, per terminare il 15 luglio con le Commissioni tributarie delle Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province di Trento e di Bolzano.

(*) Avvocato tributarista

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