Fisco e contabilità

Tarsu, superficie tassabile da «presumere» solo se manca la collaborazione dell’ente proprietario

di Cosimo Brigida

Il ricorso alle «presunzioni semplici» per l'accertamento della superficie tassabile di un'area militare può giustificarsi solo in caso di mancata collaborazione da parte dell'organismo militare; non può basarsi sull'ipotesi che l'accesso a luoghi sia comunque inibito dal segreto militare.
È quanto emerge dalla sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari n. 673/2017, secondo cui l'accertamento delle superfici tassabili ai fini Tarsu non può prescindere dall'iter previsto dall'articolo 73 del Dlgs n. 507/1993, indipendentemente dalla natura dell'area. Qualora l'accertamento riguardi le aree militari, il ricorso alle «presunzioni semplici» può avvenire solo in caso di omissione o di diniego da parte dell'amministrazione militare a fornire informazioni o nel caso in cui l'amministrazione non renda la dichiarazione del responsabile in luogo dell'accesso; non può basarsi invece sulla semplice presunzione che l'organismo militare non collabori opponendo il segreto militare.

I fatti
La controversia trae origine da un avviso di accertamento Tarsu emesso nei confronti di un'amministrazione militare a rettifica di superfici imponibili dichiarate circa quarant'anni prima. Il Comune, nella consapevolezza che l'amministrazione non avrebbe collaborato opponendo il segreto militare, si era limitata ad accertare la maggiore estensione dell'area, rispetto a quella originariamente dichiarata, sulla base di rilievi aerofotogrammetrici, prescindendo quindi da una verifica in loco nonché dall'invito a esibire o trasmettere atti e documenti che avrebbero consentito di accertare in modo più puntuale l'estensione effettiva della superficie soggetta a tassazione, la destinazione d'uso delle singole aree occupate - e quindi, la categoria di tassazione dei locali - le aree produttive di rifiuti speciali, gli immobili dismessi o soggetti a lavori di manutenzione straordinaria, le aree ed edifici esenti da tassazione.

La decisione
Per dirimere la controversia i giudici si rifanno all'articolo 73 del Dlgs n. 507/1993 secondo cui, in riferimento alle modalità di accertamento, per un controllo dei dati contenuti nelle denunce, l'ufficio comunale può invitare il contribuente a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente, lo stesso ufficio è autorizzato ad accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
Secondo i giudici, pertanto, alla stregua di quanto previsto dal dettato normativo, è evidente che l'accertamento possa basarsi su «presunzioni semplici» solo in caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta. Al riguardo, per quanto concerne le aree soggette al segreto militare, in ragione della loro peculiarità, la norma prevede che l'organismo militare possa rendere la dichiarazione del responsabile in luogo dell'accesso.

La sentenza della Commissione tributaria regionale di Bari n. 673/2017

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