Fisco e contabilità

Tripla verifica sulle partecipazioni dirette e indirette

di Ciro D'Aries e Stefano Glinianski

Il termine per adottare il provvedimento motivato sulla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è rinviato dallo schema di decreto correttivo al 30 giugno prossimo, scadenza di cui a sua volta già si prevede lo slittamento fino al 30 settembre (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 marzo 2017).
È una revisione straordinaria delle partecipazioni, come scritto nel titolo dell'articolo 24, che richiede, tuttavia, un'attenzione particolare e tempi di redazione non immediati, dato che anche l'aspetto politico diventa indispensabile per adottare la scelta finale, dovendo mettere in conto, conseguentemente, lavori preparatori delle commissioni politiche, prima della delibera di consiglio comunale, in collaborazione con l'ufficio partecipate del Comune. Sotto tale aspetto anche il termine del 30 giugno può apparire non dilatorio.

Le fasi operative del Piano Straordinario
Il piano straordinario è innanzitutto un «aggiornamento» del vecchio piano operativo della Finanziaria 2015 (legge 190/2014). A quest’ultimo e al rendiconto relativo al 2015 (presentato a marzo dello scorso anno) dovrà collegarsi inizialmente, in modo che possa evincersi un continuum con quanto verrà ipotizzato nel nuovo piano straordinario.
Fatto ciò, è importante, come ribadito anche dalla delibera della Corte dei conti - Sezione Marche n. 165/2016/VSG del 19 dicembre 2016, che le scelte di mantenimento o di dismissione delle partecipazioni societarie siano adeguatamente ponderate con la ricostruzione di un quadro analitico e completo che rechi, almeno: l'indicazione degli altri soci, i principali dati economici, la natura della società, il numero di amministratori e dipendenti, le modalità di esercizio del controllo, le modalità di affidamento dei servizi, l'analisi dei principali fattori di costo, il sistema di amministrazione e il relativo costo, nonché l'analisi comparativa delle diverse possibili opzioni.
Se le analisi compiute dalla Corte dei conti sui vecchi piani di razionalizzazione – che spesso hanno portato all’emissione di giudizi «carenti» e «irregolari» - con riferimento al nuovo Tuspp, le analisi da compiere si arricchiscono di ulteriori elementi fondanti per il mantenimento delle partecipate.

Dirette e indirette
Occorre verificare se le partecipazioni sono dirette e indirette:
• Siano riconducibili alle categorie previste dall'articolo 4 del Tuspp, con riferimento ai diversi commi di tale articolo, e non solo ai primi tre così come indicato nella prima versione del testo unico;
• Soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2; tale punto richiederà molta attenzione in quanto bisognerà motivare con forza la stretta necessità della partecipazione in relazione alle finalità istituzionali dell'ente, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Sul punto occorrerà procedere con un'analisi di tipo SWOT che metta in evidenza le diverse alternative, soprattutto di tipo economico-finanziario;
• Non rientrino in una delle ipotesi del comma 2, articolo 20, Tuspp; superare tali «presunzioni» legislative non sarà facile e occorreranno - anche a tal fine - specifiche analisi prima della definizione del piano.

Ultimi aspetti da considerare
Ulteriori aspetti da non sottovalutare per le società superstiti sono costituiti dalla necessità di:
• Fissare, con specifici provvedimenti, obiettivi puntuali, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale. Se tali provvedimenti fossero già stati presi dagli enti prima della presentazione del piano straordinario, sarebbe opportuno richiamarli in quest'ultimo, altrimenti, sarebbe importante comunque far menzione delle specifiche intenzioni dell'ente, in particolare con riferimento ai tempi della loro adozione;
• Indicare – in sintesi – cosa il piano straordinario comporterà in termini di risparmi, ottimizzazioni – anche organizzative – e razionalizzazioni varie sul gruppo finale che risulterà. Il piano, ricordiamolo, va trasmesso alla Corte dei conti e alla struttura di controllo prevista dall'articolo 15 del Tuspp.
Gli enti soci saranno impegnati duramente, sia a effettuare analisi economico-aziendali cui non sono avvezzi, sia per la carente organizzazione di molti uffici che si occupano delle partecipate.

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