Fisco e contabilità

Riduzione del fondo di solidarietà comunale, Cotronei vince la battaglia contro il Governo

di Daniela Caianiello (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il Comune di Cotronei (Kr), poco più di 5mila abitanti, ha chiesto al Tar l'annullamento del Dpcm del 10 settembre 2015 con oggetto «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», dalla cui applicazione avrebbe subito una drastica riduzione degli importi assegnati, ciò per il fatto di beneficiare di entrate relative all'utilizzo di un bacino imbrifero. Il Comune, quindi, impugna il decreto sulla base delle diverse motivazioni:
a) penalizza i Comuni virtuosi, che già hanno raggiunto un ridotto livello di indebitamento;
b) viola i principi di solidarietà e di uguaglianza enunciati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto pretende dagli enti locali un sacrificio superiore a quello richiesto agli altri comparti;
c) viola il principio di autonomia degli enti sancito dall'articolo 5 e dagli articoli 117 e 119 della Costituzione giacché la drastica riduzione delle risorse limita fortemente la possibilità dei Comuni di determinare liberamente le proprie scelte;
d) viola l'articolo 119 della Costituzione, poiché, invece di prevedere una compartecipazione dei Comuni al gettito dei tributi erariali, impone al contrario un trasferimento di fondi da parte degli enti locali in favore dello Stato;
e) lede l'autonomia finanziaria dei Comuni in quanto il taglio dei trasferimenti è stato definito solo a esercizio finanziario quasi concluso quando gli enti hanno già sostenuto le spese;
f) viola la Costituzione non prevedendo un termine per l'emanazione del decreto attuativo e inoltre, tenendo conto delle entrate proprie del Comune, prevede un riparto delle risorse che non prende invece in considerazione la capacità fiscale per abitante, come invece espressamente indicato al comma 3, articolo 119, della Costituzione.

La decisone
La prima sezione del Tar Lazio, riprendendo l'articolo 119 della Costituzione, ha ritenuto di accogliere il ricorso «in considerazione del fatto che il Dpcm impugnato ha individuato i trasferimenti disposti a carico e a favore dei Comuni a esercizio finanziario quasi concluso, quando gli enti locali avevano ormai già sostenuto le spese per l'anno di riferimento».
I giudici amministrativi hanno precisato che il Dpcm che imponeva tagli al Fondo di solidarietà sarebbe dovuto essere emanato entro il 31 dicembre 2014 in modo che i Comuni ne potessero tenere conto, nella predisposizione del bilancio di previsione, così da non compromettere la loro autonomia finanziaria.
Il Tar evidenzia che gli stessi principi sono stati ribaditi anche dalla Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 16, comma 6, del Dl 95/2012 nella parte in cui non prevede un termine ultimo per l'approvazione del Dpcm che definisce il procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013. La suprema corte, infatti, con la sentenza n. 129/2016 ha osservato come «un intervento di riduzione dei trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario comprometterebbe un aspetto essenziale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle entrate effettivamente a disposizione».
Il Tar Lazio, dunqe, ha disposto l'annullamento del Dpcm del 10 settembre 2015 dando ragione al Comune di Cotronei e coerentemente, con le stesse motivazioni, ha accolto anche i ricorsi presentati dal Comune di Padova e da un gruppo di Enti del Trevigiano. Adesso si aspetta la risposta di Palazzo Chigi, per verificare se deciderà di attenersi alla sentenza o se invece tenterà il ricorso in appello confidando in una diversa decisione da parte del Consiglio di Stato.

(*) Componente osservatorio tecnico e docente esclusivo Anutel

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