Fisco e contabilità

Dirigenti e incarichi gratuiti a ex dipendenti: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INDISPONIBILITÀ DI POSTI DIRIGENZIALI E VINCOLI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
In funzione del percorso attualmente in atto relativo alla riforma della pubblica amministrazione (più volte richiamata nell'ambito delle disposizioni normative), va risolto negativamente il quesito circa il possibile superamento della indisponibilità dei posti dirigenziali e, per analoghe motivazioni, va ritenuto non superabile altresì il vincolo di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 208 del 2015, relativamente al possibile superamento del tetto che riferisce al valore del 2015 le risorse da destinare annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento accessorio del personale. La delega di cui all'articolo 17 della legge 124/2015, infatti, non solo non è scaduta ma, entro il termine stabilito, è tuttora legittimamente esercitabile da parte del Governo a legislazione vigente, assumendo non il parere della Conferenza unificata bensì conseguendo l'intesa con la Conferenza Stato- Regioni. In questo senso, è il parere reso dal Consiglio di Stato nell' adunanza della Commissione speciale del 9 gennaio 2017 (numero 00083/2017) riguardante un quesito circa gli adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 28 FEBBRAIO 2017 N. 23/2017

INCARICHI A TITOLO GRATUITO A EX DIPENDENTI
L'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 vieta l'attribuzione di incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o di cariche in organi di governo a soggetti collocati in quiescenza (ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa), salvo che a titolo gratuito (e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile). Fermo restando che potranno essere attribuiti agli ex dipendenti gli incarichi non vietati da tale disposizione, anche nell'ambito degli uffici c.d. di staff, per ciò che concerne l'attribuibilità a titolo gratuito degli incarichi altrimenti vietati, la Sezione ritiene di non doversi discostare dalla costante giurisprudenza contabile formatasi in sede consultiva per la quale, in virtù del carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro (articolo 2094 e 2126 del codice civile), salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non è ammissibile l'attribuzione a titolo gratuito degli incarichi di cui all'articolo 90 del Tuel.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CALABRIA - PARERE 26 GENNAIO 2017 N. 5/2017

RIDETERMINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
In tema di vincoli al trattamento accessorio (nella fattispecie, con puntuale riguardo a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, della legge 122/2010) il riferimento contenuto nella norma all'importo dell'anno 2010 per la quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio degli anni successivi costituisce un vincolo non superabile, anche nell'ipotesi in cui il relativo importo sia stato sottostimato. Al contrario sarebbe, infatti, agevole per gli enti sottrarsi alla suddetta disciplina, sostenendo che il relativo importo sia stato quantificato in misura inferiore all'importo asseritamente corretto.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CALABRIA - PARERE 26 GENNAIO 2017 N. 11/2017

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