Fisco e contabilità

Raccolta interrotta, sconti Tari anche senza provare i danni

Tari in misura ridotta qualora il servizio di gestione dei rifiuti sia caratterizzato da una interruzione o da uno svolgimento difforme alla normativa, a prescindere dalla prova che il contribuente abbia subito un danno diretto. Ad affermarlo è la Ctp di Vibo Valentia 931/2/2016 (presidente Sammarro, relatore Bianchi).

La vicenda
Un contribuente riceveva un avviso di pagamento con cui il Comune contestava maggiore Tari per il 2014. L’atto era impugnato innanzi la Ctp. Il contribuente sosteneva, infatti, di aver diritto alla riduzione del tributo al 20% del dovuto in base all’articolo 37 del regolamento Iuc e dell’articolo 1, legge 147/2013, poiché nell’anno in questione l’intero territorio comunale era stato caratterizzato da un grave stato emergenziale a causa di un collasso del sistema raccolta e gestione dei rifiuti. L’evenienza aveva determinato l’accumulo di tonnellate di immondizia, provocando il proliferare di insetti, ratti, esalazioni, e così via. Il servizio, inotre, era stato effettuato in violazione della disciplina relativa alla raccolta differenziata.
L’emergenza aveva causato il concreto pericolo di danni alla salute pubblica, documentato dall’Autorità sanitaria. La situazione di mancato svolgimento del servizio rappresentava il presupposto per ottenere la riduzione.
Resisteva il Comune, sostenendo che in realtà non vi era stata alcuna interruzione, dal momento che un’ordinanza del sindaco aveva obbligato il gestore a proseguire coattivamente la raccolta. Inoltre, l’Autorità sanitaria non aveva emanato alcun provvedimento formale che attestasse la situazione di reale pericolo o danno per la persona o la salute pubblica, limitandosi a sollecitare il Comune per evitare il rischio.

La decisione
La Ctp di Vibo ha accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno ricordato che il presupposto della Tari si identifica con la mera istituzione del servizio e non con la materiale fruizione dello stesso. La normativa, però, prevede il diritto del contribuente alla riduzione del tributo al ricorrere di due condizioni alternative:
• il mancato svolgimento del servizio o lo svolgimento in grave violazione della disciplina di riferimento;
• l’interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente.
Al verificarsi anche di uno solo di tali presupposti, le utenze coinvolte hanno diritto a una riduzione dell’importo pari almeno all’80 per cento.
Il diritto alla riduzione non è subordinato alla prova che il contribuente abbia subito un danno alla propria persona o cose. È sufficiente che il servizio non rispetti i basilari elementi che dovrebbero caratterizzarlo, anche per cause non imputabili all’ente comunale, ma riconducibili a imprevedibili – e quindi incolpevoli – impedimenti organizzativi.
Nel caso di specie il ricorrente aveva ampiamente documentato, attraverso articoli di giornale e provvedimenti dell’Autorità sanitaria, come il servizio di raccolta e gestione rifiuti fosse stato caratterizzato da gravissime disfunzioni. Da qui l’accoglimento del ricorso, con riconoscimento del diritto a ottenere la riduzione del tributo.

La sentenza della Ctp di Vibo Valentia n. 931/2/2016

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