Fisco e contabilità

Per la tariffa rifiuti «puntuale» basta la misurazione degli indifferenziati - Via libera della Stato-Città al regolamento

di Giuseppe Debenedetto

Presto i Comuni potranno introdurre una tariffa corrispettiva, al posto della Tari tributo, determinata in base a criteri di misurazione puntuale dei rifiuti o con sistemi analoghi, uniformi sull'intero territorio nazionale. Lo stabilisce un decreto ministeriale, che ieri ha acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Si tratta del decreto attuativo del comma 667 della legge di stabilità 2014, come modificato dalla legge 221/2015. In particolare, il «collegato ambientale» del 2015 ha introdotto due novità:
• la definizione dei criteri per l'attuazione della Tari corrispettiva viene demandata a un decreto invece che a un regolamento, quindi non è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato;
• il termine per l'adozione del Dm viene differito da giugno 2014 a un anno dalla legge 221/2015.
La nuova disciplina, contenuta nel Dm in approvazione, consentirà ai Comuni di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, tramite sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti o di sistemi di gestione che utilizzano correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

I requisiti minimi
Nel merito il decreto individua, quale requisito minimo per la realizzazione di un sistema di misurazione puntuale, la determinazione del peso e/o del volume dei rifiuti urbani residui (cioè dei rifiuti indifferenziati), al quale il Comune può affiancare la misurazione di altre frazioni di rifiuto. È quindi possibile attivare sistemi di misuratura indiretta dei rifiuti, tramite le dimensioni dei contenitori o la capacità dei sacchi conferiti. Per l'identificazione dell'utenza e la misurazione del quantitativo conferito si dovrebbero introdurre idonei dispositivi elettronici di controllo e sistemi di rilevazione di dati posto a bordo degli automezzi per la raccolta.

Elementi di incertezza
Restano comunque alcuni elementi di incertezza, tra cui il fatto che vengano stabiliti criteri solo per la parte variabile della tariffa, mentre la parte fissa potrebbe essere determinata in modo diverso da Comune a Comune, venendo quindi a mancare quell'uniformità applicativa che avrebbe dovuto invece essere garantita. Il decreto, comunque, concede un periodo transitorio di 24 mesi per adeguare i regolamenti che avevano introdotto la Tari corrispettiva utilizzando criteri diversi da quelli ministeriali, che sono comunque così ampi e generici che ben pochi enti avranno necessità di modificare.
Da considerare, infine, i tempi ristretti per consentire ai Comuni interessati di effettuare il passaggio al nuovo regime. L'entrata in vigore del nuovo Dm potrebbe infatti arrivare troppo tardi per rispettare il termine del 31 marzo 2017, previsto per l'adozione dei bilanci e delle delibere regolamentari.

Lo schema di decreto attuativo

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