Fisco e contabilità

Partecipate, il correttivo non cancella l’obbligo di verifica della solidità economico-finanziaria

di Alberto Barbiero

In attesa dell’approvazione definitiva delle correzioni al testo unico, le società partecipate e le amministrazioni che le controllano devono mettere mano ad alcuni atti necessari per verificare la buona gestione e per regolare i costi dell'organizzazione aziendale.
Lo schema di decreto legislativo volto a modificare e integrare varie parti del Dlgs n. 175/2016, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, non riporta nei suoi contenuti elementi che prospettino modifiche alle disposizioni che disciplinano l'importante processo di analisi della solidità economico-finanziaria delle società stesse.

La valutazione del rischio aziendale
Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico stabilisce, infatti, che le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione al bilancio.
In previsione della fase di approvazione dei bilanci 2016, le società devono definire un sistema che consenta di rilevare specifici indicatori rappresentativi di situazioni critiche.
L'impostazione del programma di valutazione del rischio aziendale non ha una configurazione predeterminata, quindi ogni società può optare per un sistema di analisi adattabile al livello di complessità della propria organizzazione e del tipo di attività svolte.
L'analisi di bilancio (attraverso gli indicatori classici) è il primo passaggio utile per individuare lo stato di crisi, in combinazione con l'analisi della solvibilità e con quella dei fabbisogni di finanziamento (finalizzati a prevenire gli squilibri).
Il programma può consentire un'analisi efficace quando definisce un'adeguata (organizzazione e attività gestite) serie di indicatori di sintesi economico-finanziaria, nonché di elementi per una verifica dei flussi di cassa.

Il percorso di risanamento
Il profilo di maggior rilievo, tuttavia, si sostanzia nella fase successiva alla rilevazione dello stato di crisi, in quanto deve essere impostato e definito uno specifico percorso per il risanamento.
In questo quadro assumono rilievo specifico le spese di funzionamento, comprensive di quelle personale, per le quali gli enti soci devono definire specifici obiettivi che le società partecipate devono tradurre in propri provvedimenti, in base al comma 5 dell'articolo 19 del testo unico.
Questa disposizione prevede che le amministrazioni fissino obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenendo conto di eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Le integrazioni del correttivo
Nel decreto correttivo la norma è integrata con una formulazione che prevede l'obbligo per gli enti di tener conto anche del settore in cui le società operano.
Viene quindi ad essere ripresa la previsione introdotta nel 2014 nell'articolo 18, comma 2-bis della legge n. 133/2008, che aveva consentito di definire atti di indirizzo con previsioni “flessibili” per le società con spettri di attività molto complessi, legati anche a dinamiche particolari (per esempio la raccolta dei rifiuti nei Comuni turistici, comportante picchi stagionali determinanti assunzioni di personale a tempo determinato).
Nel correttivo rientra anche la “riapertura” delle procedure di mobilità volontaria gestibili tra società (regolata dall'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013), che possono consentire l'ottimizzazione degli assetti organizzativi di molte società.

Lo schema di decreto legislativo

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