Rottamazione a rischio errore
La
Il caso concreto
Il caso concreto riguarda un contribuente nel cui estratto ruolo risulta contrassegnata con la lettera «I» (imposte) la sanzione del 30% dovuta per l’omesso pagamento dell’imposta di registro, che, invece, dovrebbe essere contrassegnata con la lettera «S» (sanzioni). L’importo di 13.414,14 euro corrisponde esattamente alla sanzione del 30% sull’imposta di 44.713,81 euro. In questo caso, la lettera sbagliata fa “aumentare” il costo della rottamazione sia dell’importo delle sanzioni sia dei relativi aggi.
Grazie alla rottamazione, infatti, non saranno dovute le sanzioni e i relativi aggi, gli interessi di mora e di dilazione, e le altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè gli accessori dovuti sui ritardati oppure omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
L’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora è subordinato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica.
Può avvalersi della rottamazione anche chi ha già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai
La determinazione dell’importo
Per determinare l’importo da pagare per la definizione:
si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella;
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
Inoltre il debitore, se per effetto di pagamenti parziali già fatti, ha integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare della definizione agevolata, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la dichiarazione entro il 31 marzo 2017.
Il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di cinque rate:
delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione, sulle somme a titolo di capitale e interessi;
del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché del rimborso delle spese di notifiche della cartella.
Per chi sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, da calcolare a partire dal 1° agosto 2017.
Il ruolo dei revisori in sede di resa dei conti
di Paolo Cerverizzo (*) - Rubrica a cura di Ancrel