Appalti

Responsabile unico, direttore dei lavori e progettista: cariche non cumulabili per opere «complesse»

di Maria Luisa Beccaria

Il responsabile unico del procedimento non può assumere anche le funzioni di direttore lavori e progettista per i opere di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, e per i progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 euro.
Il Tar Friuli, con la sentenza 183/2018, ha chiarito che non è un lavoro di speciale complessità o di particolare rilevanza il rifacimento della pavimentazione di una strada, ossia la sostituzione delle vecchie lastre con lastre nuove, seppure si tratti di una strada vincolata.

Il caso
Nella fattispecie alcuni commercianti e un’associazione privata, costituita sin dal 1968 per la tutela, la conservazione e la valorizzazione di una strada del centro storico cittadino, hanno impugnato la delibera della giunta comunale di Udine che ha approvato il progetto esecutivo, con il parere favorevole della soprintendenza, di risanamento conservativo di Via Mercatovecchio e gli atti presupposti.
I giudici hanno ritenuto procedibile il ricorso facendo leva sulla vicinitas, ossia lo stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato, fonte di legittimazione dei ricorrenti, poiché li differenzia dalla generalità dei consociati.
La nomina del Rup era stata disposta con l’approvazione del piano esecutivo di gestione del settore mobilità del Comune per il triennio 2016-2018, nel quale era incluso il rifacimento della pavimentazione della via.
Inoltre è stata giudicata legittima la nomina del dirigente di settore a capo del gruppo di progettazione, poiché non integrava un situazione di conflitto di interessi. Infatti, i dirigenti sono esclusi dalla percezione dei compensi di progettazione, in base all’articolo 11 della legge della regione Friuli 14/2002 e al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Anac
Il Tar richiama le linee guida Anac 3/2016, approvate con deliberazione n. 1096/2016, sul Rup.
Esse sono state aggiornate con delibera del consiglio dell’11 ottobre 2017 n. 1007, in cui è stato chiarito che restano fermi l’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione e il disposto dell’articolo 26, comma 7, del Dlgs 50/2016.
Quest’ultimo preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Nel caso in cui il Rup sia incaricato della verifica del progetto lavori di importo inferiore a un milione non potrà svolgere l’attività di progettazione, né la direzione dei lavori.
Come rimarcato dalle linee guida aggiornate il Rup è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del Dlgs 50/2016, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.
Per svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori il Rup dev’essere in possesso di specifici requisiti professionali. Serve non solo il titolo di studio per l’esercizio della specifica attività richiesta, ma anche l’esperienza almeno triennale o quinquennale e la specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, a opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento.

La sentenza del Tar Friuli n. 183/2018

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