Appalti

Il pagamento dei tributi al Comune non «garantisce» la regolarità dei manufatti

di Solveig Cogliani

Nessun legittimo affidamento sulla regolarità delle opere e sull’esito favorevole del condono può derivare dalla percezione da parte del Comune dei tributi comunali relativi agli immobili. È quanto afferma il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza n. 2774/2018.

Il caso
Il Consiglio di Stato si pronunzia sull’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di primo grado, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza di ingiunzione della demolizione di opere abusive, nonché del diniego di condono edilizio, relativo ad una parte delle opere oggetto della sanzione edilizia.L’appellante lamentava, tra l’altro, che il Comune, con il suo comportamento, aveva ingenerato un legittimo affidamento sul buon esito del condono edilizio, atteso che egli aveva versato tutti i tributi comunali e che nel 2004 vi era stato un accertamento tributario al fine di ottenere il pagamento dell’Ici sulle strutture oggetto di sanatoria per gli anni 1998 – 2003.
Il Consiglio pone in evidenza come i tributi comunali sono dovuti per la mera insistenza dei manufatti sul territorio comunale, a prescindere dalla loro abusività o regolarità, sicché il pagamento degli stessi non può consolidare un legittimo affidamento nel risultato positivo della domanda di condono edilizio.
Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che l’immobile edificato senza titolo sia sottratto all’imposizione tributaria nelle more degli adempimenti necessari alla sua eliminazione dal territorio comunale ed al ripristino dell’equilibrio urbanistico violato e, di contro, il pagamento dei tributi non può rendere lecito ciò che è stato abusivamente edificato.

La decisione
Sul punto il Giudice di appello ribadisce, dunque, l’orientamento che ritiene irrilevante ai fini del consolidarsi del privato la riscossione dell’Ici sull’immobile abusivo.
La giurisprudenza ha posto in luce che la perduranza nel tempo dell’opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo, trattandosi di illecito permanente, preservando il potere-dovere dell’Amministrazione di intervenire nell’esercizio dei poteri sanzionatori; ne consegue che la mera riscossione dei tributi - nell’arco temporale necessario all’accertamento - non può essere ritenuta idonea a definire la regolarità dell’opera realizzata.

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per inottemperanza all’ingiunzione
Con la medesima sentenza il Giudice di appello ha respinto il ricorso per la riforma della pronunzia di primo grado anche con riguardo alle censure relative alla determinazione dell’area da acquisire.
Ha precisato che, in considerazione della necessaria acquisizione gratuita di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo a seguito della inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (così come statuita dal citato articolo 31, comma 3, del Dpr n. 380/2001) e della intrinseca maggiore gravità dell’abuso ove realizzato in area inedificabile, non può ritenersi che l’acquisizione gratuita debba essere limitata alla sola area di sedime dell’opera abusiva e che non possa procedersi alla acquisizione della superficie “ulteriore”.  All’acquisizione l’amministrazione è tenuta e deve procedere entro il limite delle dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente realizzata, in ragione della rilevanza ed della gravità dell’abuso.

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