Appalti

Danno da perdita di chance solo in base alla probabilità dell’aggiudicazione

di Paola Rossi

Il danno da perdita di chance presuppone «una rilevante probabilità del risultato utile» sfumata a causa della Pa. La sentenza n. 2907/2018 del Consiglio di Stato precisa i presupposti applicativi del danno da perdita di chance e della responsabilità precontrattuale della Pa anche alla luce della Adunanza Plenaria n. 5 /2018 (si veda l’articolo del Quotidiano Enti locali e Pa sulla decisione). La sentenza afferma che il danno da perdita di chance presuppone, se non la certezza, almeno una probabilità nell’ordine del 50% di conseguire l’appalto. Per individuare la specifica voce di danno precontrattuale da accollare alla pubblica amministrazione non è sufficiente lamentare la perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato.

Il caso
Nel caso, che ha dato origine alla causa il Comune aveva escluso dalla procedura concorsuale le associazioni di imprese. Da qui l’esclusione del consorzio ricorrente. E, inoltre, la posizione della commissione per la verifica della fattibilità del programma riqualificatorio era stata negativa facendo venire meno l’intera procedura per la quale il ricorrente aveva già sostenuto delle spese. Il Tar dà ragione al Consorzio, giudicando non chiare le ragioni del venir meno del programma e quindi illegittimo il provvedimento amministrativo consiliare con cui si è effettuato il dietro front. Ma Il Tar nega il risarcimento della perdita di chance in quanto a fronte di un atto annullato e quindi ripetibile non si può determinare quel grado di alta probabilità di vittoria nella gara per il ricorrente. Ciò, che sarà invece possibile verificare in base alle nuove determinazioni che tengano conto dei rilievi dei giudici riattivando la procedura. Il consorzio è ricorso al Consiglio di Stato proprio per vedersi riconoscere tale voce di danno da perdita di chance che il Tar aveva negato.

L’assenza di un danno attuale
Inoltre, il conseguimento del bene della vita era privo di qualsiasi probabilità vista la marcia indietro del Comune sul programma di riqualificazione urbana. Dicono, infatti, i giudici che in ogni caso, l'annullamento di un provvedimento amministrativo, «con salvezza del riesercizio, ad esito libero, del potere da parte della medesima amministrazione» non può certo essere posto a fondamento della domanda risarcitoria non venendo in rilievo un giudicato di spettanza. Nella specie il Tar, con statuizione non impugnata, ha annullato per difetto di motivazione la delibera comunale che ha deciso di abbandonare la partecipazione al programma nazionale di edilizia sperimentale, onerando il Comune di esplicitare le ragioni della sua scelta.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2907/2018

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