Appalti

Per i nuovi abusi edilizi sanzioni ambientali leggere

Gli abusi edilizi hanno un peso diverso, se danneggiano l’assetto urbanistico o l’ambiente: lo sottolinea la Cassazione penale con la sentenza 16697/2018.

Il caso
In provincia di Cagliari si era demolito e ricostruito un fabbricato, adottando sagome e materiali diversi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza l’autorizzazione ambientale. In tale caso, indipendentemente dalla presenza di un titolo edilizio (permesso di costruire, Scia pesante), è scattata la sanzione penale paesaggistica, a norma dell’articolo 181 comma 1 Dlgs 42/2004.
La norma in questione riguarda gli aumenti su costruzioni preesistenti di oltre il 30%, o comunque per più di 750 metri cubi, mentre se l’abuso ambientale riguarda opere completamente nuove, vi è sanzione ambientale solo per volumetrie superiori a mille metri cubi. Quindi, mentre per gli abusi edilizi non ambientali, vi sono sempre sanzioni penali, per gli aspetti ambientali vi è una specifica sanzione penale meno grave per le nuove costruzioni (entro mille metri cubi) rispetto alla fascia di esenzione da sanzioni penali ambientali per ampliamenti fino a 750 metri cubi. In altri termini, le ristrutturazioni con aumento di volumetria sono irrilevanti per la norma penale ambientale fino a 750 metri cubi, mentre il limite diventa più elastico, giungendo fino a mille metri cubi, se si è realizzato in zona vincolata un volume integralmente nuovo. La realizzazione di nuovi 900 metri cubi è quindi immune da sanzioni penali ambientali (perché si è all’interno di mille metri cubi) mentre le demolizioni e ricostruzioni hanno una stessa immunità da sanzioni penali ambientali solo entro la soglia di 750 metri cubi.

La decisione
Il diverso trattamento si spiega, secondo la Cassazione, perché in materia ambientale l’analisi della volumetria prescinde da criteri urbanistici (e cioè dal mero calcolo dei metri cubi), dovendosi considerare l’impatto dell’intervento sull’originario assetto paesaggistico del territorio. In conseguenza, se sul terreno era preesistente una costruzione (anche se demolita del tutto), vi è immunità da sanzioni penali ambientali se l’intervento abbia comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
ai settecentocinquanta metri cubi.
Se invece si tratta di nuove costruzioni (nuove da livello zero, cioè su terreni in precedenza senza nessuna costruzione), vi è sanzione penale ambientale se l’intervento abbia comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Le affermazioni della Cassazione distinguono quindi tra aspetti edilizi ed ambientali, adottando un criterio coerente, ad esempio, allo scarso peso che viene dato ai volumi interrati e comunque non visibili: mentre il peso ambientale di un ampliamento è sempre un’innovazione (rilevante fino a 750 metri cubi), il peso ambientale di una nuova costruzione va depurato da piani interrati o volumi non visibili, e quindi ha una maggiore tollerabilità, che giustifica il limite più ampio di mille metri cubi prima di irrogare la specifica sanzione penale ambientale.

La sentenza della Cassazione penale n. 16697/2018

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