Appalti

Sul requisito dei «servizi analoghi» interpretazione in senso ampio

di Emanuele Guarna Assanti

Quando il bando di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili rispetto a quelli oggetto di affidamento, non è consentito alla stazione appaltante escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare il concetto di servizi «analoghi» a quello di servizi «identici», trattandosi di due tipologie differenti e di clausole che hanno lo scopo precipuo di perseguire un contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato e il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche. Così dispone il Tar Lazio, sezione I quater, con sentenza n. 3177 /2018.

Il fatto
Il caso in esame vede la società ricorrente impugnare, tra i vari, un provvedimento con il quale la Stazione appaltante ha comunicato di aver proceduto all’esclusione dalla gara della stessa ricorrente per l’affidamento del particolare servizio richiesto dal bando di gara.
Parte ricorrente sostiene, in particolare, che la Pa avrebbe illegittimamente ammesso alla procedura di gara le altre imprese partecipanti, e di conseguenza illegittimamente disposto l’aggiudicazione, non avendo considerato il fatto determinante per il quale le stesse, non essendo, a differenza della ricorrente, agenzie specializzate per il servizio esplicitamente richiesto, ovvero il servizio stampa dedicato agli italiani all’estero, non avrebbero potuto rendere i servizi specialistici assimilabili ai servizi analoghi valutabili ai fini di quanto richiesto dal bando di gara.

La decisione
Il Tribunale amministrativo per il Lazio, tuttavia, non ritenendo di accogliere le censure mosse, ha constatato, al contrario, che sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, i servizi analoghi non significano servizi identici. La formula servizi analoghi va interpretata estensivamente e implica «la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite».

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