Appalti

Suddivisione in lotti a discrezione della Pa

di Guglielmo Saporito

Gli appalti pubblici possono eseguirsi in lotto unico o con lavori frazionati, secondo motivate scelte dell'amministrazione. Lo sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 2044/2018 (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 aprile), partendo dal principio generale che favorisce la suddivisione in lotti (articolo 51 Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50). Tale principio può infatti essere derogato, con una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale. In altri termini, la scelta di non suddividere i lavori, aggiudicandoli unitariamente, deve essere ragionevole e proporzionata, preceduta da adeguata istruttoria. Da un lato infatti vi sono le microimprese, le piccole e medie imprese che devono poter accedere alle gare pubbliche, ma dall'altro il principio di frazionamento non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché il Testo unico appalti (articolo 51), consente che le amministrazioni motivino la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica per gli accordi quadro.

La questione
Nel caso specifico, il Comune di Orvieto aveva posto a gara il servizio di gestione, controllo e complementare pulizia di tre aree di sosta automatizzata, con impianti di risalita meccanizzata; l'importo triennale, era di euro 344.265 e la gara sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Uno dei concorrenti aveva contestato la gara perchè, a suo parere, erroneamente unica, a fronte di servizi disomogenei: si richiedevano infatti sia attività di presidio e videosorveglianza, sia attività di pulizia e smaltimento rifiuti. Il Consiglio di Stato ha respinto tale tesi, condividendo l'operato del Comune e ritenendo ragionevole la gara unica. Il lotto unico non ha infatti ristretto la concorrenza in danno alle micro-piccole e medie imprese, perche' una pluralita' di circostanze avevano dato supporto all'unicità della gara: il valore economico dell'appalto era infatti oggettivamente modesto (€ 344.265 nel triennio), ed inoltre l'intervento era unitario, in quanto sia la gestione, sia il servizio complementare di pulizia, riguardavano le medesime aree di parcheggio e i medesimi impianti di risalita.

Le motivazioni
In sintesi, poiché i servizi in gara rispondevano ad un'unica finalità, di garantire il corretto funzionamento e la migliore fruibilità di un unitario sistema di parcheggi e mobilità alternativa, senza poi esigere specializzazioni o qualifiche particolari, poteva operarsi con un unico lotto. In casi analoghi, si è ritenuto che l'Enel potesse mettere a gara consistenti lavori di installazione e manutenzione (245 milioni) in soli tre lotti (Consiglio di Stato 4669/2014), motivando l'inopportunità di frazionamenti. Stesso ragionamento è stato adottato per la gestione accorpata di impianti aereoportuali (Reggio Calabria e Crotone, Consiglio di Stato 123/2018), perchè la stazione appaltante deve applicare il criterio del “conformati o spiega” (apply or explain): un'adeguata motivazione sulle ragioni di convivenza economica e di migliore allocazione delle risorse, è quindi sufficiente a giustificare l'unicità dei contratti. Alle imprese minori rimane, del resto, la possibilità di concorrere in associazione temporanea o con avvalimenti.

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