Appalti

Appalti, niente suddivisione in lotti se la decisione è motivata

di Maria Luisa Beccaria

Solo con una adeguata motivazione è derogabile il principio della suddivisione in lotti di un appalto. Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2044/2018, sottolinea che tale scelta discrezionale deve essere ragionevole, giustificata dalla proporzionalità e da una congrua istruttoria. Essa non è suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l'unitarietà sia imposta dall'oggetto dell'appalto.

Vicenda
La fattispecie riguardava una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione e controllo di tutte le attività di funzionamento delle aree di sosta automatizzata e impianti di risalita meccanizzata e altri servizi accessori da svolgersi all'interno delle aree, dei parcheggi e degli immobili del Comune di Orvieto.
Secondo i giudici la disciplina di gara restringeva la concorrenza in danno alle micro-piccole e medie imprese, poiché il valore economico dell'appalto era oggettivamente modesto.

Suddivisione in lotti
L'articolo 51 del Dlgs 50/2016 prevede che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti devono motivare la mancata ripartizione in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del Dlgs 50/2016. In linea con l'articolo 2, comma 1 bis, del Dlgs 163/2006 il Legislatore ha quindi privilegiato la suddivisione in lotti per allargare la concorrenza, valorizzando al contempo l'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente, per garantire l'uso ottimale delle risorse finanziarie della collettività. Con il nuovo Codice il principio non è inderogabile, ma serve un’adeguata motivazione al fine di non incorrere nel vizio di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Unitarietà dell’appalto
Nel caso, oggetto della sentenza n. 2044/2018, era stato adottato un lotto unico perché la commessa pubblica era unitaria: sia il servizio di gestione e controllo, sia il servizio complementare di pulizia riguardavano le medesime aree di parcheggio e gli stessi impianti di risalita. Inoltre i servizi dovevano assicurare il corretto funzionamento e la migliore fruibilità del sistema integrato composto da parcheggi e impianti di mobilità alternativa. Contavano quindi l'unitarietà imposta dall'oggetto dell'appalto e dalle modalità esecutive derivanti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi. Oltre a ciò le prestazioni oggetto dei predetti servizi non richiedevano specializzazioni, né qualifiche particolari che imponessero, giustificassero o rendessero anche solo opportuna una suddivisione in lotti.

Giurisprudenza
La decisione di non ricorrere ai lotti, a fronte della esigenza di coprire due servizi tra loro distinti (servizio di vigilanza attiva e passiva e i complementari servizi di telesorveglianza e televigilanza), è stata giudicata illogica e restrittiva della concorrenza. Poiché la gestione in forma sinergica e coordinata dei due servizi non esclude che essi possano essere svolti da soggetti diversi, ma coordinati tra loro (sentenza Tar Roma n. 4293/2017). In base alla sentenza del Tar Roma n. 1345/2017 è manifestamente illogico anche considerare ambiti territoriali ottimali lotti per l'affidamento dei quali possono concorrere individualmente soltanto poche imprese di grandi dimensioni. Risulta infatti violato il principio del favor partecipationis e non sono assicurati risparmi di spesa potenzialmente derivanti da una più ampia gamma di offerte relative ai singoli lotti. Secondo il Tar Firenze (sentenza n. 1755/2016) tra gli interessi che possono essere valorizzati dalle stazioni appaltanti per non creare lotti vi è anche quello dei costi cui la suddivisione in lotti può condurre e il Tar Napoli nella sentenza n. 2607/2017, per i servizi di assistenza domiciliare, considera valide esigenze di tipo economico/organizzativo. II Consiglio di Stato (decisione n. 5224/2017) richiama anche valutazioni di carattere tecnico-economico: l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2044/2018

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