Appalti

Gara telematica anche senza seduta pubblica

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Il principio della pubblicità delle sedute deve essere rapportato alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gare telematiche. È questa la massima della sentenza del Tar Veneto n. 307/2018.

Il caso
Un operatore economico si è costituito in giudizio per l'annullamento di un procedura selettiva, gestita con sistemi telematici, indicando, tra i motivi, lo svolgimento in modalità riservata delle sedute di gara dedicate all' apertura della busta amministrativa, dell'offerta tecnica e economica.
Il principio di pubblicità delle sedute discende dai canoni costituzionali di buona amministrazione e imparzialità e implica di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il luogo della seduta della commissione di gara, per poter presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante. Eventuali violazioni del principio in esame, per giurisprudenza consolidata, integrano vizi del procedimento che comportano l'annullamento della procedura e l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi.

Il Collegio ha respinto il ricorso esprimendosi per la non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche, anche in base all'articolo 58 del Dlgs 50/2016 che non ne ha codificato la fase pubblicistica. In particolare, nelle gare telematiche non rilevano i canoni storici sottesi al principio che la pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti a presidio dell'imparzialità dell'azione amministrativa, perché qualsiasi manipolazione del sistema è segnata, tanto da non poter dubitare della genuinità dei dati presenti sulla piattaforma. In altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l'inviolabilità delle buste contenenti le offerte assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che necessariamente devono presiedere le procedure di gara.
Grazie ai vincoli del sistema informatico, fino alla data e ora della seduta di gara, definita in fase di creazione della procedura, non è consentito accedere ai documenti dei partecipanti, né modificare i file; le fasi di gara, inoltre, seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, incorruttibilità e intangibilità del contenuto delle offerte, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni, anche in assenza dei concorrenti.
Rispetto alla gara tradizionale non esistono «zone d'ombra», dato che ogni singolo momento procedimentale è rinvenibile attraverso i «log di sistema» e, pertanto, una eventuale ipotesi di manomissione risulterebbe riscontrabile.
Le modalità di svolgimento delle gare online non presentano, difatti, rischi di alterazione del confronto concorrenziale, con la conseguenza che il mancato perfezionamento della comunicazione relativa alla seduta pubblica non determina alcuna lesione dell'interesse dei concorrenti, né implica, di per sé, l'illegittimità della procedura.
In definitiva, nelle procedure di gara telematiche, è possibile derogare al principio di pubblicità in quanto il sistema si presenta idoneo a soddisfare l'interesse pubblico all'imparzialità e alla trasparenza, assicurando ai partecipanti la massima latitudine al controllo dell'azione amministrativa.

La sentenza del Tar Veneto n. 307/2018

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