Appalti

Nella gara online il software lento non scusa l’impresa

Una sentenza per stabilire con precisione quando scadano le quattro del pomeriggio: se ne occupa il Consiglio di Stato con la pronuncia 1745/2018.

La vicenda
Fino ad oggi giudici si occupavano degli orari di scadenza con riferimento all’apertura di uffici pubblici o ai termini per la presentazione di liste elettorali; in un mondo digitale, il tempo è invece collegato ad automatismi, che rendono uniformi le distanze ma generano problemi. Se ne sono resi conto la Banca d’Italia ed alcuni fornitori di programmi informatici, nel corso di una gara con offerte da trasmettere entro un orario preciso.
Gli orologi nelle telecomunicazioni fanno capo ad un’agenzia delle Nazioni Unite (International telecomunication union), che sincronizza gli apparati in modo automatico su un tempo standard. Ma il ritardo è sempre in agguato, molto spesso per pochi attimi: a causa di un «pop up» di sistema (una finestra apertasi all’improvviso), un concorrente alla gara bandita dalla Banca d’Italia si era visto escludere dalla competizione: di qui il ricorso ai giudici, chiedendo l’annullamento dell’esclusione, perché una scadenza «alle ore 16» consentirebbe l’invio fino all’ultimo secondo, cioè finché non scattano le 16 e 01. Sarebbero infatti bastati 13 secondi per considerare regolare la specifica offerta.

La decisione
In primo grado, davanti al Tar Lazio, con accenni alla meccanica quantistica ed al principio di «indeterminazione temporale che esclude la conservazione dell’energia di una particella intervallo temporale arbitrariamente breve», il Tar ha esteso le «ore 16» fino alle «16 ed un minuto»; in appello, più pragmaticamente, si è stabilito che ogni ora finisce allo scoccare del primo secondo dell’ora successiva.
Molte sono le conseguenze: in tutti i concorsi il limite di età deve intendersi superato all’inizio, dal giorno successivo al compimento, del relativo anno: quindi, il requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno, perché il compimento dell’anno di vita si realizza quando il suddetto anno è stato interamente vissuto. Tornando in una prospettiva generale, da un lato vi è l’esigenza di imparzialità che vincola tutti i concorrenti a rispettare uno stesso termine, entro il quale procedere agli adempimenti: è infatti rimesso alla capacità dell’operatore economico e alla sua responsabilità imprenditoriale, l’utilizzo del tempo disponibile per predisporre e di inoltrare la documentazione richiesta per la gara (Consiglio di Stato 39 / 2017; Tar Napoli 5736 / 2017). Solo in casi di sicura buona fede, è ammesso il «soccorso procedimentale» (articolo 6 legge 241 / 1990), in particolare se vi sono malfunzionamenti o rallentamenti nel sistema di presentazione delle domande (Tar Lazio 2272/2018, relativa un caso di progetti di ricerca industriale). Stessi problemi vi sono stati anche per i cosiddetti click day e per i rimborsi tributari: la Cassazione (21221 / 2014) ha ammesso un ritardo di due minuti nella richiesta. Ma si trattava di una procedura del 2003 e quindi con tecnologie non molto raffinate.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1745/2018

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