Appalti

Gli illeciti professionali gravi escludono dalla gara anche se non sono elencati dal Codice appalti

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Legittima l'esclusione di un operatore economico colpevole di un grave illecito professionale non compreso nell'elenco dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice, qualora la stazione appaltante ha adeguatamente motivato in merito e fornito la dimostrazione della sussistenza e gravità. È questa la massima della sentenza n. 1299/2018 del Consiglio di Stato. Un orientamento contrario alla giurisprudenza consolidata che ha in prevalenza negato all'amministrazione ogni possibilità di valutazione sull'affidabilità del concorrente quando non ricorra una delle fattispecie esemplificate nella seconda parte dell'articolo del codice ovvero non si siano prodotti gli effetti giuridici della risoluzione anticipata.

Il caso
La controversia attiene alla riforma della sentenza di primo grado relativa all'annullamento del provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa di un ente, per negligenze commesse nell'esercizio di un precedente rapporto contrattuale, debitamente contestate.
La disputa ha per oggetto, quindi, l'interpretazione dell'ambito oggettivo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) e in particolare se le carenze nell'esecuzione di un precedente appalto che non abbiano prodotto gli effetti contrattuali risolutivi, risarcitori o sanzionatori, come richiesto dalla norma, possano legittimare l'esclusione dell'impresa dalla gara.

La decisione
Il Collegio parte dall'assunto che la norma non contiene un numero chiuso di illeciti professionali, ma contempla una elencazione di natura esemplificativa e non tassativa. Ciò si desume sia dalla possibilità della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione con «mezzi adeguati», sia dall'utilizzo dell'espressione «tra questi» che precede l'elencazione.
La casistica, oltre a tipizzare il comportamento dell'operatore economico nell’illecito professionale, ha lo scopo di semplificare l'onere, in capo alla stazione appaltante, di fornirne la dimostrazione con «mezzi adeguati».
D'altronde, dalle linee guida Anac n.6, aggiornate con delibera n. 1008/2017, si rileva, nelle premesse, che le «stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle stesse purchè oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'articolo 80, comma 5, lettera c) e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi». In merito, quindi, la stazione appaltante dispone di un margine di discrezionalità che comporta la possibilità di attribuire rilevanza a ogni tipologia di illecito che, per la sua gravità, è in grado di rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico diretta a tutelare il vincolo fiduciario con l'amministrazione: una interpretazione coerente con la direttiva 2014/24/Ue. Tuttavia la qualificazione di un inadempimento contrattuale, non contemplato dalla norma primaria o dalle linee guida, come «grave illecito professionale» richiede un onere motivazionale particolarmente rigoroso e impegnativo.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1299/2018

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